Il caso

Brindisi, multata per guida in stato di ebbrezza ma il giudice di pace annulla il verbale

Pierluigi Potì

All’esito del prelievo ematico in ospedale, la donna risulta positiva al test alcolemico e viene multata

BRINDISI - Resta coinvolta in un incidente stradale e, all’esito del prelievo ematico in ospedale, risulta positiva al test alcolemico e viene multata, ma il giudice annulla la sanzione per il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia.

Lo ha deciso nei giorni scorsi con sentenza l’avv. Francesca Vilei, giudice di pace di Brindisi, risolvendo a favore della ricorrente una particolare fattispecie giuridica. Una specie di “cavillo” su cui ha fatto leva il difensore dell’automobilista multata, l’avv. Cosimo Gianfreda, espressamente disciplinato, però, dalla giurisprudenza che ha fissato tale principio.

I fatti risalgono alla scorsa estate. La ricorrente, a seguito di un sinistro stradale, viene accompagnata in ospedale e lì gli agenti della Polizia di Stato (intervenuti sul posto) chiedono al personale sanitario in servizio di effettuare il prelievo ematico, all’esito del quale risulta un tasso alcolemico pari allo 0,75%, superiore dunque al limite fissato dalla legge. In conseguenza di ciò, la donna viene sanzionata per un importo superiore ai mille euro.

Nei giorni successivi, però, si rivolge al suoi legale di fiducia e, nel proporre ricorso al giudice di pace, l’avv. Gianfreda eccepisce il mancato avviso della facoltà di avvalersi, in sede di prelievo, di un difensore di fiducia. Il giudice di pace ha poi ritenuto fondata la predetta eccezione, sulla scorta anche di quanto statuito in materia dalla Corte di Cassazione e, cioè, che quando la decisione di fare il prelievo viene presa dai sanitari non è richiesto l’avviso che, invece, diventa obbligatorio quando la decisione viene assunta dagli investigatori nell’ottica di ottenere una prova di reato (ed è proprio in casi simili che il soggetto assume le vesti di indagato e il diritto di difesa). La conseguente omissione da parte degli agenti della Polizia ha determinato - ha scritto il giudice nella sentenza - l’inutilizzabilità dell’esito dell’accertamento, l’assenza di prova dello stato di ebbrezza e il conseguente annullamento del verbale impugnato. Proprio per la novità e la particolarità della questione trattata, il giudice ha optato per la compensazione delle spese legali.

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