trasporti green
Bari, i nuovi bus elettrici a impatto zero. Tar: «Pnrr impone tutele ambientali»
Respinto il ricorso di una società che aveva impugnato il bando del Comune
BARI - Le aziende che si aggiudicano i bandi finanziati con fondi del Pnrr devono rispettare il principio del Dnsh (Do not significant harm), e cioè il principio in forza del quale «è vietato arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali». Sulla base di questo concetto, stabilito da norme europee, il Tar ha rigettato il ricorso della società Karsan Europe, esclusa dalla gara per la fornitura di 99 bus elettrici per la città di Bari. La fornitura (base d’asta di 59 milioni 400mila euro) è stata aggiudicata alla concorrente Yes-Eu Italy. E secondo i giudici il Comune ha fatto una valutazione corretta.
Il contenzioso si è aperto il 12 dicembre 2023, quando la commissione giudicatrice ha dichiarato inammissibile l’offerta tecnica presentata da Karsan Europe, sulla base della mancanza del documento relativo al «Dnsh». La società ha poi chiesto di essere riammessa spiegando che il certificato anziché essere allegato all’offerta tecnica era stato inserito nella documentazione amministrativa. Qualche settimana dopo è stata confermata l’esclusione. A questo punto è stata impugnata la gara e l’aggiudicazione. Per il Tar il ricorso «è infondato nel merito».
«Tra i principi a carattere propriamente ambientale - è spiegato nella sentenza - va senz’altro annoverato il principio Do not significant harm, di recente codificato nell’art. 17 del Regolamento Ue 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. Ciò comporta una verifica specifica da effettuare valutando l’impatto ambientale dell’attività economica che assume rilievo di volta in volta e dei prodotti e servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi. A sua volta, il Regolamento Ue 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza» prevede che «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio “non arrecare un danno significativo”». «La fornitura di bus elettrici per la città di Bari - chiariscono quindi i giudici entrando nel merito del bando barese - fa parte di una misura preordinata al rinnovo flotte bus e treni verdi, finanziata con fondi Pnrr. Lo stesso bando di gara precisa nel preambolo che “la fornitura dovrà garantire la conformità al principio del Dnsh”».
Il disciplinare di gara, infatti, stabiliva «l’obbligo del concorrente di inserire la documentazione relativa all’offerta tecnica nella piattaforma a pena di inammissibilità dell’offerta stessa», che dovevano contenere anche il documento sull’impatto ambientale. Secondo la società esclusa «nessuna norma di legge impone la presentazione del documento in questione a pena di esclusione». Ma i giudici ricordano che «la prescrizione del disciplinare di gara non fa che dare attuazione concreta alla previsione di un Regolamento dell’Unione europea in materia di rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente, da applicare obbligatoriamente in tutti i suoi elementi nel territorio nazionale, ai sensi dell’art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea». Ciò, continua il Tar, «rende irrilevanti le ulteriori argomentazioni» della società sul fatto che «avrebbe inserito il documento all’interno della busta amministrativa, senza allegarlo all’offerta tecnica. In ogni caso, il Comune ha fornito prova della radicale inesistenza della check list richiesta».
Chiarito l’iter, il Tribunale amministrativo ha respinto anche «la richiesta di acquisizione istruttoria di documenti eventualmente attestanti il mal funzionamento della piattaforma telematica». La gara, quindi, è stata aggiudicata a chi - norme alle mano - ha rispettato pienamente i più recenti principi stabiliti a livello europeo a tutela dell’ambiente e a questo - ha stabilito la sentenza - non c’è possibilità di deroga.