Le Sezioni Unite
Ordine Avvocati Bari, Cassazione riapre il caso dell'elezione del presidente Stefanì
Il massimo collegio ha annullato con rinvio la decisione del Cnf che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da 14 avvocati
La Corte di Cassazione riapre il caso dell’elezione dell’attuale presidente dell’Ordine degli avvocati di Bari, Giovanni Stefanì, alla guida da circa due anni dell'organo dell'avvocatura barese.
Le Sezioni unite civili (Primo Presidente, Camilla Di Nasi) con una sentenza (la n. 29106) depositata ieri, 18 dicembre, hanno annullato con rinvio la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro l’elezione dell’attuale presidente dell’Ordine degli avvocati, Giovanni Stefanì per la sua presunta incandidabilità/ineleggibilità.
A rivolgersi alla Cassazione erano stati 14 avvocati (alcuni dei quali consiglieri eletti) dopo aver chiesto al Cnf di esprimersi sulle elezioni all'Ordine di Bari contestando appunto la proclamazione di Stefanì.
Tuttavia, con una decisione assunta il 13 febbraio 2020, il Cnf giudicò inammissibile il reclamo – senza entrare nel merito delle questioni – sollevando un presunto conflitto di interessi tra i ricorrenti. «La dichiarata inammissibilità - scriveva il Consiglio nazionale forense - preclude l'esame delle ulteriori questioni sia di rito che di merito».
Circostanza, questa, ora esclusa dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il Cnf ora dovrà entrare nel merito delle questioni sollevate dai ricorrenti sull’incadidabilità ed ineleggibilità di Stefanì, proclamato eletto il 25 gennaio del 2019.
La sentenza, è bene precisare, non modifica in alcun modo la situazione attuale perchè il Presidente dell'Ordine resta al suo posto.
Per la Cassazione, infatti, «la declaratoria di inammissibilità del reclamo è stata pronunciata prima dell’esame (e, quindi, della decisione) di tutte le ulteriore questioni di rito e di merito, ritenute assorbite, che dovranno, perciò, essere definite nel giudizio di rinvio a celebrarsi dinanzi allo stesso Cnf».
Secondo i ricorrenti, Stefanì non poteva essere candidato e eletto in quanto aveva ricoperto la carica di consigliere dell’ordine per più di due mandati consecutivi. Circostanza, questa, allo stato ritenuta non fondata.
La parola, dunque, passa al Cnf che stavolta dovrà decidere sulla base di un preciso indirizzo stavolta fornito dalle Sezioni Unite della Cassazione.