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Calcio, il Tar conferma: no al ripescaggio del Corato in Serie D

Calcio, il Tar conferma: no al ripescaggio del Corato in Serie D

Calcio, il Tar conferma: no al ripescaggio del Corato in Serie D

 
Redazione online

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Dilettanti: tutti gli scenari playoff e playout

L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dalla stessa società pugliese

Sabato 01 Agosto 2020, 17:24

CORATO - Rimane confermata la decisione con la quale il Collegio di Garanzia del Coni, il 9 luglio scorso, ha respinto il ricorso proposto dall’USD Corato Calcio 1946 per contestare la delibera del precedente 18 giugno con cui la LND (Lega nazionale dilettanti) ha determinato le modalità di conclusione del campionato maschile di Eccellenza, prevedendo tra l’altro, con riferimento ai criteri di promozione alla Serie D, che l’ultimo posto utile sarebbe stato assegnato tramite il meccanismo del 'ripescaggiò. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dalla stessa società pugliese.
I giudici hanno ritenuto che la ritenuta irragionevolezza della scelta finale della LND «non raggiunga quel necessario livello di evidenza che sola avrebbe giustificato un sindacato censorio da parte del giudice amministrativo». Una diversa valutazione di candidare la società alla promozione in Serie D "rischierebbe di interferire nel merito delle scelte effettuate dalla LND"; e «il sindacato sulla ragionevolezza, nel caso di specie, non può non tenere conto, oltre ai limiti del sindacato sulla ragionevolezza delle scelte federali, di ulteriori due fattori determinanti che non consentono di indirizzare la valutazione del giudice amministrativo sulla base dei canoni ordinari, il primo collegato alla situazione sanitaria emergenziale, ed il secondo riguardante l’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo».
In conclusione «parte ricorrente non ha dimostrato in concreto di poter aspirare alla promozione in ragione delle gare disputate in Coppa Italia (la cui vincitrice, secondo le regole vigenti prima dell’emergenza sanitaria, avrebbe avuto diritto alla promozione nella serie superiore, salvo che non avesse già in altro modo conseguito il titolo, con conseguente scorrimento in favore delle altre squadre ammesse almeno alle semifinali) posto che il blocco della competizione è intervenuta quando parte ricorrente non aveva nemmeno raggiunto i quarti di finale».

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