La sezione distaccata di Lecce della Corte d’Appello di Taranto ha rigettato la richiesta di risarcimento danni da mezzo milione di euro presentata dal Comune di Taranto nei confronti dell’ex sindaco Rossana Di Bello (eletta nelle liste di Forza Italia), dell’ex vice sindaco Michele Tucci (ex deputato Udc per due legislature), dell’ex dirigente del settore Risorse Finanziarie Luigi Lubelli e dei sei ex revisori dei conti Osvaldo Negro, Eugenia Carelli, Cosimo Orlando, Carlo Aprile, Vincenzina Cilio e Mauro Ingrosso.
Il processo civile riguardava le statuizioni civili disposte il 28 novembre 2008, nell’ambito del processo penale di primo grado sui bilanci comunali del periodo 2000-2004, dal giudice Martino Rosati. In quella occasione gli imputati furono condannati a pene comprese fra uno a tre anni di reclusione per l’ipotesi di falso in atto pubblico. Secondo l’accusa, nei bilanci sarebbero stati nascosti debiti e inseriti crediti inesistenti per ottenere l’approvazione del Consiglio comunale. La sentenza fu ribaltata in appello l’8 ottobre 2010 con l’assoluzione di tutti gli imputati.
Il 2 febbraio del 2012 la Corte di Cassazione annullò con rinvio le assoluzioni e ordinò di celebrare un nuovo processo d’appello che si concluse il 23 maggio 2014 con il non doversi procedere per avvenuta prescrizione del reato, ma con la conferma dei risarcimenti.
Con sentenza del 12 luglio 2016 la Corte di Cassazione annullò la sentenza della Corte d’Appello sostenendo che il giudice di secondo grado sarebbe incorso in errore «non esaminando i motivi di appello ai fini della responsabilità civile» e rinviando la decisione a un’altra sezione di giudici. Si è così arrivati all’ultima sentenza sulle statuizioni civili e il rigetto della domanda di risarcimento del Comune. Il collegio di giudici presieduto da Pietro Genoviva (relatore Michele Campanale, consigliere Ettore Scisci) è peraltro entrato nel merito della sentenza del processo penale, rilevando che a causa di «una situazione di disordine contabile e di mancanza di flussi informativi con l’ufficio Ragioneria" non si può «comprendere se le omissioni contabili di quelle poste attive e passive contestate (nei bilanci ndr) agli imputati siano state dolose o colpose o indotte incolpevolmente da tali situazioni. Consegue la mancanza di prova anche dell’elemento soggettivo dei reati contestati».
















