«È un piano senza effetti»

Basilicata, stop inceneritori nel 2020: Tar boccia ricorso ex Fenice

Giovanni Rivelli

Il tribunale non cassa il piano regionale dei rifiuti nella parte in cui prevede che dal 2020 in provincia di Potenza non ci siano più in funzione termovalorizzatori

POTENZA - Il Tar respinge il ricorso della Rendina Ambiente, titolare del termovalorizzatore di Melfi noto come «Fenice» e non cassa il piano regionale dei rifiuti nella parte in cui prevede che dal 2020 in provincia di Potenza non ci siano più in funzione termovalorizzatori. Ma la sentenza è tutt’altro che un «da profundis» per l’impianto di S. Nicola, perché gli stessi giudici chiariscono che la pianificazione è solo un atto da carattere programmatorio e non ha nessuna autonoma efficacia.
Proprio questo, infatti, il motivo per il quale il ricorso dell’azienda è stato respinto perché i giudici, aderendo a una eccezione presentata dalla Regione, hanno ritenuto che ci sia una «carenza delle condizioni dell’azione» da parte della società, in quanto gli atti impugnati non comporterebbero «una concreta lesione di un interesse sostanziale».

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno spiegato i giudici, gli atti di pianificazione non sono immediatamente impugnabili, essendo possibile sollevare le censure afferenti i principi informatori dei piani in occasione dell’impugnazione degli atti applicativi, salvo che non contengano prescrizioni di per sé immediatamente lesive. E gli effetti lesivi lamentati da Rendina Ambiente «non risultano discendere in via diretta ed immediata dal “piano regionale di gestione dei rifiuti”, essendo gli stessi, oltre che dichiaratamente “tendenziali”, dipendenti dall’adozione di concreti atti applicativi, eventuali e futuri».

L’azienda aveva sostenuto che l’interesse al ricorso sarebbe fondato sul «chiaro e univoco riferimento all’impianto della ricorrente» di cui sarebbe «stata decisa la chiusura e l’interruzione dell’attività nel 2020 in data non precisata» come sarebbe dimostrato da più spunti riportati negli atti impugnati, tra cui, a titolo di esempio, quello contenuto «nel documento “Valutazione di incidenza, Studio di incidenza” in cui afferma che il Piano prevede l’“eliminazione dell’unico impianto di termovalorizzazione operante in Basilicata: il termovalorizzatore Rendina Ambiente srl (ex Fenice), sito in Comune di Melfi», mentre in altri punti si parlerebbe di “dismissione” o “azzeramento” dell’impianto stesso. Prescrizioni chiare, per l’azienda, nel senso di «apportare una lesione diretta, attuale e concreta alla ricorrente senza necessità di ulteriori provvedimenti: la delibera è idonea a produrre effetti immediati».
Per i giudici, in virtù della natura puramente programmatoria dell’atto, «la lesione dedotta risulta comunque futura ed eventuale e, dunque, sprovvista di ogni connotato di attualità, mentre l’interesse all’impugnativa delle cennate disposizioni potrà semmai emergere in uno col ricorso avverso gli atti applicativi, posto che “nei confronti degli atti amministrativi a carattere generale non si ravvisa l’interesse processuale al ricorso, in quanto si tratta di atti non idonei, in assenza di uno specifico atto applicativo, a ledere in via diretta e autonoma la sfera giuridica dei ricorrenti”».
Insomma, ad estremizzare, l’atto non può essere impugnato perché al di là delle parole non decide nulla in merito alla chiusura o ridimensionamento degli impianti e qualora un atto applicativo in tal senso dovesse essere adottato sarebbe quello a dover essere impugnato.

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