tangenziale est
Autovelox non omologati, il Comune di Lecce paga di nuovo. La minoranza: «Rischioso fare appello»
Altri due verbali annullati dal giudice di pace, con spese legali a carico dell’ente. E i ricorsi con udienze già fissate sono 370
Gli autovelox non omologati nei due sensi di marcia della tangenziale est continuano a produrre multe, che il giudice di pace puntualmente annulla, con conseguente condanna del Comune al pagamento delle spese legali. Sono 370 i ricorsi contro le sanzioni, con udienze già fissate che rappresentano una minaccia per le casse dell’ente. La crescita dei debiti fuori bilancio è continua. Nella commissione Bilancio di ieri, convocata dal presidente Oronzino Tramacere, i consiglieri comunali hanno preso atto di due altre sentenze, protocollate a settembre e a ottobre, che annullano le multe degli autovelox installati dal Comune di Lecce. Adesso crescono anche le condanne al pagamento delle spese legali. L’assessore al Contenzioso Maria Luisa Greco ha letto in Commissione le sentenze e gli importi che si stanno accumulando e che si raddoppiano nel caso di condanna in appello: nelle scorse settimane il Comune ha comunicato l’intenzione di impugnare.
Eppure il giudice ha chiarito che «va accolto il motivo con il quale l’opponente ha eccepito l’omessa omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità» perché il Comune di Lecce «non ha provato l’omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della violazione». Anche la giudice Antonella Santoro, nelle ultime due sentenze, spiega a chiare lettere che gli enti comunali, per cercare di avere ragione in giudizio, non possono citare le modifiche apportate all’articolo 201 del codice della strada dalla legge n. 177/2024, che avrebbe equiparato l’omologazione all’approvazione delle apparecchiature elettroniche utilizzate per il rilevamento delle infrazioni. Innanzitutto, secondo la «giurisprudenza granitica della Cassazione», quella previsione non è applicabile all’articolo 142 del codice della strada, che continua a imporre l’omologazione come unico procedimento capace di rendere legittima l’installazione di un autovelox fisso sulla strada. «È illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox”, approvato ma non
debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992», ribadisce per l’ennesima volta la giudice Santoro.
La minoranza, durante la commissione bilancio, è tornata a esprimere preoccupazione per i conti del Comune: Christian Gnoni ha chiesto un intervento del dirigente comunale, visto che si affastellano in ogni commissione nuovi debiti fuori bilancio per multe annullate. Il consigliere Pd, Antonio Rotundo, ha chiesto una risposta alla sua interrogazione sull’autovelox (protocollata lunedì), in cui si chiede all’Avvocatura il senso della decisione di impugnare gli annullamenti delle multe di fronte a una giurisprudenza così chiara.
«Vorrei sapere dall’avvocatura, qual è il livello di rischio dell’impugnativa che è stata fatta - ha chiesto Rotundo - Sappiamo che se il livello di rischio è alto, avventurarsi su una strada di questo tipo è controproducente». Il consigliere di minoranza ha spiegato che il parere dell’avvocatura nazionale rafforzato da una comunicazione alle prefetture del Ministero, in cui si consigliava di resistere, è dell’anno scorso e nel frattempo la Cassazione ha bocciato quella linea.
I giudici romani hanno spiegato più volte, anche con una sentenza di 3 mesi fa, che omologazione e autorizzazione sono due procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse, «poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento». L’opposizione ha ribadito che la linea politica di impugnare a tutti i costi deve essere suffragata da certezze tecniche. «Non c’è più alcun Comune che ricorre per non incorrere nella lite temeraria», conclude Rotundo.