Il focus
L’Italia è pronta alla nuova definizione di default (inadempienza)?
I criteri che le banche devono utilizzare per identificare le esposizioni in stato di default sono disciplinati a livello europeo dal Regolamento sui requisiti di capitale delle banche
A partire dal 1° gennaio 2021 è in vigore la nuova definizione di default (inadempienza), che stabilisce criteri e modalità più stringenti in materia di classificazione di default rispetto a quelli finora adottati, il tutto per allinearsi alla regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione Europea.
La normativa di riferimento è il Regolamento UE 171/2018 del 19 ottobre 2017. I criteri che le banche devono utilizzare per identificare le esposizioni in stato di default sono disciplinati a livello europeo dal Regolamento sui requisiti di capitale delle banche, entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Per assicurarne un'applicazione uniforme in tutta Europa, la Commissione europea (con un Regolamento del 2018) e l'EBA (con linee guida del 2017) hanno fornito ulteriori specificazioni, applicabili dal 1° gennaio 2021.
Per le banche "meno significative", che sono vigilate direttamente dalla Banca d'Italia, le nuove regole sono state recepite nel giugno 2019, dopo una fase di consultazione pubblica; per quelle "significative", vigilate dal Meccanismo di vigilanza Unico, ha provveduto la BCE nel 2018.
Il 1° gennaio 2021, quindi, è stato il termine ultimo per adottare le nuove regole, e alcune banche hanno provveduto in anticipo. La nuova definizione che introduce criteri, in alcuni casi più stringenti rispetto a quelli finora previsti, riguarda il modo con cui le singole banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali. Tale impostazione avviene in un periodo in cui a causa della pandemia da Covid-19 l’economia è sotto fortissimo stress, con le tasche degli italiani e le casse delle imprese sempre più vuote. Essere classificati quali clienti inadempienti dalle banche, sembra effettivamente molto facile, e questo vale sia per le imprese sia per i normali clienti.
E’ previsto che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, come per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
La condizione b) è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda la condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
1) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
2) l'1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).
Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default. Tuttavia, è bene ricordare che la nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già accade, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto stesso ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido. E’ importante che gli intermediari forniscano informazioni e assistenza ai propri clienti, per sensibilizzarli sulle implicazioni della nuova disciplina, aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e adottare comportamenti coerenti con la nuova disciplina. La Banca d'Italia ha chiesto nei giorni scorsi a banche e intermediari finanziari di adoperarsi in tal senso.
Entrando nello specifico di come gli Istituti di Credito debbano eseguire le nuove direttive è opportuno segnalare che la Centrale dei rischi (CR) della Banca d'Italia è una banca dati che fornisce una fotografia d'insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario.
Grazie a queste informazioni, i clienti che hanno una buona "storia creditizia" possono ottenere un finanziamento più facilmente e a condizioni migliori; vi è una stretta analogia con chi non ha incidenti d'auto e per questo paga un premio più basso per la sua assicurazione RC. La classificazione a sofferenza dovrà considerare tutte le informazioni - positive e negative - che riguardano i clienti, disponibili all'interno del gruppo stesso. Le regole precedenti non prevedevano formalmente di considerare le informazioni a disposizione del complesso degli intermediari del gruppo, ancorché fosse una prassi verosimilmente diffusa.
Non c’è invece alcun impatto sull'altra classificazione di anomalia presente in Centrale dei Rischi, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa (i cosiddetti "inadempimenti persistenti"), che continuano a seguire il criterio legato alla scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento e prescindono da qualsiasi soglia di rilevanza; i ritardi di pagamento continuano a essere segnalati se superano i 90 giorni.
Gli intermediari infatti dovranno continuare a segnalare un cliente "in sofferenza" sulla base dei criteri sopra descritti (valutando dunque la situazione di grave difficoltà non temporanea e non basandosi su un mero ritardo nei pagamenti) e non devono applicare alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.
A questo punto, la domanda che ci si pone è “L’Italia è pronta alla nuova definizione di default?” Vediamo.
Le modifiche alla definizione di default, relative alle "soglie di rilevanza" non hanno impatto su questa classificazione, che in CR continua a "fotografare" in maniera oggettiva le esposizioni creditizie dei clienti, a prescindere dalle definizioni adottate per finalità di vigilanza. Fino a oggi era previsto che la banca dovesse classificare in default l’impresa che, per oltre 90 giorni consecutivi, è in arretrato di pagamento “rilevante” sulle scadenze di pagamento previste nel finanziamento bancario.
Le nuove regole europee quantificano il concetto di “rilevanza”, fissando la soglia oltre la quale l’impresa debba essere obbligatoriamente classificata in default. La banca sarà tenuta a determinare l’inadempienza dell’impresa se la stessa è in arretrato di pagamento, per oltre 90 giorni, su importi di ammontare superiore a 500 euro (complessivamente riferiti a uno o più finanziamenti) e che rappresentino più dell’1% del totale delle esposizioni di un’impresa verso la banca. I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati corrisposti se il loro ammontare abbia superato entrambe le soglie di rilevanza (assoluta e relativa).
Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate previo specifico accordo formalizzato con la banca, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso. Nel caso di PMI, con un’esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default su una singola esposizione non determina necessariamente l’automatico default su tutte le altre esposizioni dell’impresa verso il medesimo intermediario finanziario: per le PMI, infatti, la banca può decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito e , quindi, non ci sarebbe un’estensione automatica a tutte le altre esposizioni che l’impresa ha nei confronti della stessa banca, a meno che l’arretrato su tale esposizione rappresenti una parte significativa del complesso delle esposizioni del debitore verso la stessa banca. Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese, esposte nei confronti di una banca per finanziamenti inferiori a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.
Inoltre, diversamente dal passato, non potranno essere utilizzati margini attivi dell’impresa disponibili su altre linee di credito per compensare gli arretrati in essere ed evitare di classificare l’impresa come inadempiente.
Per le persone fisiche nel caso di obbligazioni creditizie congiunte, quali, ad esempio, le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse, lo stato di default di uno solo dei debitori non si estende automaticamente anche all’obbligazione congiunta.
Per contro, nel caso in cui tutti i debitori in solido siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente classificata in stato di default. Secondo la nuova regolamentazione, una volta regolarizzati gli arretrati/ sconfinamenti, trascorso un periodo minimo di tre mesi, il cliente potrà uscire dallo stato di default a condizione di aver dimostrato regolarità nella gestione dei propri debiti. Secondo le proiezioni di stima di un noto gruppo bancario nazionale le segnalazioni di default aumenteranno di due volte e mezzo rispetto al passato. La facilità di accesso al credito è senza dubbio uno dei fattori posti a base per la ripartenza del nostro paese, i Decreti finora emanati non sono bastati.
Il compito delle banche ai fini della ripresa del sistema economico e produttivo, potrà rendersi efficace soltanto in un quadro normativo più favorevole alle aperture di credito a favore delle famiglie, altrimenti si rischia di provocare danni economici ancora più gravi per il paese.