Il focus
Crisi d’impresa, il punto sulle norme della transazione fiscale e contributiva
Le nuove regole permettono al Tribunale di omologare il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento anche in mancanza di adesione o di voto da parte degli enti pubblici
Il tema della crisi d’impresa è quanto mai attuale in questo momento storico, caratterizzato da un’emergenza sanitaria che ha rallentato, se non definitivamente arrestato in qualche caso, il normale svolgimento delle attività, creando criticità nei conti economici delle imprese. La legislazione di emergenza è intervenuta anche sulle procedure concorsuali; in particolare, la Legge 159/2020 di conversione del D.l. 125/2020, ha anticipato l’entrata in vigore delle norme sulla transazione fiscale e contributiva di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, modificando gli articoli 180, 182-bis e 182-ter, della legge fallimentare (art. 48 del D.lgs. 14/2019). Attraverso l’istituto della transazione fiscale le imprese in stato di crisi possono ottenere una riduzione e una dilazione di pagamento dei loro debiti tributari e contributivi, in misure variabili a seconda della gravità della situazione patrimoniale e finanziaria in cui si trova l’impresa debitrice, delle sue possibilità di risanamento, ma soprattutto della maggiore convenienza di tale modalità di recupero rispetto all’alternativa fallimentare.
Le transazioni fiscali e contributive si realizzano, di fatto, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure di un concordato preventivo, attraverso la sottoscrizione di un accordo con l’Agenzia delle Entrate, in caso di ristrutturazione o con il voto favorevole dell’Amministrazione finanziaria in caso di concordato. Le nuove regole permettono al Tribunale di omologare il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento anche in mancanza di adesione o di voto da parte degli enti pubblici, se la mancata adesione dei creditori erariali, previdenziali e assistenziali è determinante e la proposta concordataria è più vantaggiosa rispetto all’alternativa liquidatoria. È evidente che il sistema fiscale è un meccanismo complesso e il cambiamento di qualche ingranaggio determina la ricaduta sugli altri pezzi del sistema. La dottrina si è spesa in un ampio dibattito che ha avuto ad oggetto proprio l’articolo 182-ter della legge fallimentare, che ha introdotto e tuttora disciplina la transazione fiscale, sia in relazione ai suoi eventuali conflitti con il principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria e con alcune norme comunitarie, sia in relazione alla natura e all’ampiezza della discrezionalità amministrativa.
Quanto ai conflitti, si è affermata la legittimità della transazione fiscale sotto ogni profilo; quanto alla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria, allo stato è maggioritario l’orientamento della giurisprudenza di merito in forza del quale la discrezionalità, tradotta nel voto negativo alla proposta del contribuente, debba soccombere di fronte alla possibilità che il credito erariale consegua un migliore soddisfacimento rispetto alla ipotesi liquidatoria e ciò anche in ossequio al principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.). È una lettura sicuramente più estensiva, ma coerente con la ratio del Codice della crisi. Il dibattito attuale, che divide la giurisprudenza, concerne la portata dell’intervento sostitutivo del giudice fallimentare: alcuni sostengono che la decisione del giudice, in caso di convenienza della proposta, si attuerebbe soltanto in caso di mancato esercizio del voto da parte dell’Agenzia delle Entrate e non in caso di voto negativo; altri che tale potere sostitutivo si attuerebbe anche nel caso di voto palesemente contrario. Sul fronte della giurisdizione l’approdo tranquillizzante è che l’impugnazione del voto contrario deve essere decisa dal giudice fallimentare e non dal giudice tributario (Cass. S.U. ord. 8054/2021).
La nuova transazione fiscale tende a garantire sia all’Amministrazione finanziaria, sia agli enti previdenziali e assistenziali, la possibilità di partecipare attivamente alle procedure concorsuali, stabilendo con certezza un limite minimo al di sotto del quale è preclusa la falcidia del credito erariale e non è possibile disporre dei tributi, anche armonizzati. I vantaggi sono evidenti laddove l’istituto pone al centro l’interesse fiscale della comunità e consente alle imprese debitrici di porre rimedio alle criticità, poiché interviene utilmente sui tempi tecnici attualmente assai lunghi, a causa dei ritardati riscontri da parte dell’Amministrazione finanziaria, e prevede l’intervento sostitutivo del giudice all’Amministrazione nel caso di evidente e oggettiva convenienza della transazione per il Fisco, paralizzandone il voto contrario che sia influente al fine del raggiungimento delle maggioranze.