La gestione commissariale
Taranto, Procura: nessun incarico all'avv. Amara per patteggiamento Ilva
Il legale ha partecipato solo a 3 dei 26 incontri: era un consulente esterno di uno dei commissari
In merito alla vicenda del presunto coinvolgimento dell’Avv. Amara nel confronto tra Procura della Repubblica di Taranto e struttura commissariale di Ilva in Amministrazione straordinaria, come emerso in un comunicato a firma dell'on. Bonelli dei Verdi, la Procura ha diffuso un comunicato per fare alcune precisazioni.
«Come risulta in atti, l’Avv. Amara non ha mai ricevuto alcun incarico per il procedimento penale «Ambiente Svenduto», né tanto meno per la specifica vicenda del “patteggiamento” di ILVA in AS quale ente incolpato ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Il legale, quale mero consulente in materia ambientale di supporto alla struttura commissariale rappresentata dal Prof. Enrico Laghi, ha preso parte soltanto a n. 3 dei n. 26 incontri collegiali sul tema (26 luglio 2016, 26 agosto 2016, 24 ottobre 2016), limitandosi a presenziare al confronto».
«La Procura - precisa la nota - è sempre stata rappresentata da tutti i componenti del Pool che segue il Processo Ambiente Svenduto (Procuratore Capo, Procuratore Aggiunto pro tempore Dott. Argentino, Dott. Epifani, Dott. Buccoliero, Dott.ssa Cannarile, Dott. Graziano)». In occasione dell’incontro del 24 ottobre 2016, hanno presenziato anche il procuratore capo di Milano, Greco, ed i sostituti Clerici e Civardi per le «connessioni sostanziali e processuali intercorrenti con i procedimenti pendenti presso il Tribunale di Milano a carico degli esponenti della famiglia RIVA (bancarotta ILVA)».
La struttura commissariale di Ilva - annota la Procura - è sempre stata rappresentata dal difensore e procuratore speciale avv. Angelo Loreto, materiale estensore e sottoscrittore dell’istanza di patteggiamento verso la quale è stato prestato il consenso della Procura. Avverso l’ordinanza di rigetto del patteggiamento è stato proposto dalla struttura commissariale di Ilva ricorso per cassazione; la Suprema Corte, pur dichiarando l’inammissibilità del ricorso, ha riconosciuto la fondatezza dei vizi di legittimità dell’ordinanza stessa, che potrebbe quindi essere impugnata al termine del primo grado di giudizio».