Lo ha deciso la sezione lavoro

Storica sentenza a Foggia, il giudice corregge l’Inps: pensione di reversibilità a partner omosessuale

Massimo Levantaci

La vicenda coinvolge due donne foggiane, la difesa degli avvocati Celentano e Colavita

Anche il partner superstite di una coppia omosessuale ha diritto al trattamento pensionistico di reversibilità e con effetto retroattivo, lo ha stabilito il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, con la sentenza numero 4203/2019. Il Tribunale ha cioè autorizzato il superstite a intascare la pensione nonostante il congiunto fosse morto prima dell’entrata in vigore della legge 76 del 2016, conosciuta anche come legge Cirinnà.

«Una sentenza che segna un solco nella storia del diritto previdenziale italiano, riconoscendo il trattamento di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale», commenta l’avvocato Fedele Cannerozzi sul sito dell’Ulp unione lavoristi e previdenzialisti sezione di Foggia. Una sentenza divulgata al grande pubblico solo ora, a distanza di tre mesi dalla sua pronuncia, in quanto si «è atteso che diventasse definitiva e che scadessero anche i termini dell’appello».

La vicenda riguarda due donne foggiane, coppia storica senza figli. Alla morte di una delle due componenti, l’altra persona difesa dagli avvocati Giacomo Celentano e Bruno Colavita, si è rivolta al giudice per vedersi riconosciuto quello che per una coppia cosiddetta «normale» sarebbe un diritto. Al di là della natura progressista della sentenza, dove sta l’unicità del provvedimento adottato a Foggia? «Il giudice Ivano Caputo - commenta Cannerozzi con la Gazzetta - ha chiarito nel suo dispositivo di essersi riservato il diritto di interpretazione della legge (la numero 76 del 2016: ndr) senza dover fare ricorso alla Corte Costituzionale. È una novità nei precedenti giurisprudenziali in materia».

Il superstite di una coppia omosessuale chiedeva all’Inps il riconoscimento del trattamento di reversibilità della pensione che sarebbe spettata al proprio partner, deceduto prima della introduzione della legge 20 maggio 2016 n. 76. Dopo la risposta negativa dell’Istituto previdenziale adiva il Tribunale per vedersi riconosciuto il proprio diritto. «Il diritto alla pensione di reversibilità - commenta l’avvocato Cannerozzi - viene ad inserirsi nel nucleo dei diritti/doveri di solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e quindi dei diritti fondamentali che l’art. 2 della Costituzione tutela e garantisce all’interno delle formazioni sociali nelle quali va inclusa l’unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso».

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Tribunale conclude affermando che «il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia, tra cui quella omosessuale stabile che, in quanto tale, è stata esclusa dall’istituto matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare». Una sentenza come diretta applicazione dell’art. 2 della Costituzione: il riconoscimento può essere fatto dal giudice comune senza la necessità di porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale.

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