punti di vista
Quando lo «scudo» del Milleproroghe è nodo da sciogliere
Se ciò è coerente con la nostra architettura costituzionale è una domanda che, prima o poi, qualcuno sarà chiamato a sciogliere
Bucare l’Erario, in Italia, può perfino risultare conveniente. Non perché sia ammesso sottrarsi ai vincoli di responsabilità nell’uso delle risorse pubbliche, ma perché da qualche anno si sta consolidando una forma di «scudo» che protegge chi sbaglia negli uffici dello Stato, riducendo drasticamente la possibilità di azione della Corte dei conti. Con la riforma Foti — oggi integrata dall’ennesimo differimento nel Milleproroghe — la responsabilità amministrativa viene di fatto compressa al punto da rendere difficile chiedere conto dei danni causati alla finanza pubblica. A ciò si aggiunge, paradossalmente, la previsione che gli stessi soggetti «protetti» vengano indennizzati, laddove giudicati colpevoli, con somme pari al doppio delle indennità percepite.
La vicenda non riguarda un tecnicismo da addetti ai lavori: tocca il cuore del rapporto tra legalità, bilancio pubblico e Stato di diritto. E soprattutto segna un banco di prova nei rapporti tra Parlamento, Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale.
Il passaggio decisivo è noto. La Consulta, con la sentenza n. 132 del 16 luglio 2024 (relatore Pitruzzella), aveva dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate sul cosiddetto scudo erariale introdotto nel 2020 attraverso l’art. 21 del d.l. n. 76/2020. Ma lo aveva fatto indicando un perimetro chiarissimo: la misura era ammissibile solo in quanto temporanea e giustificata dall’emergenza pandemica e dalla necessità di accelerare gli adempimenti legati al PNRR, così da scongiurare la «paura della firma» nella pubblica amministrazione. Nessuna apertura - né esplicita né implicita - a una stabilizzazione del regime derogatorio.
Eppure, nei lavori in corso sul decreto Milleproroghe (AC 2753), le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio hanno approvato l’emendamento 12.26, che introduce un nuovo articolo 5-bis, spostando il termine di efficacia dello scudo al 31 dicembre 2026. Si tratta dell’ennesimo rinvio dopo quello operato dal d.l. 68/2025, convertito con legge n. 100/2025. In pratica, un istituto nato per durare pochi mesi si avvia a superare il decennio, trasformandosi nei fatti in una deroga permanente al regime di responsabilità.
La forzatura appare evidente sul piano costituzionale. La Consulta era intervenuta su impulso della Corte dei conti Campania, che aveva sollevato dubbi in relazione agli artt. 3, 28, 81, 97 e 103 della Costituzione. Il giudice delle leggi aveva sì riconosciuto l’utilità della misura in contesto emergenziale, ma aveva anche ribadito che il temporaneo non può diventare strutturale, perché ciò significherebbe disinnescare un pilastro dell’ordinamento: il principio secondo cui chi gestisce risorse pubbliche risponde degli eventuali danni causati.
Il Parlamento sembra ora voler testare la resistenza di quel perimetro, quasi confidando nel silenzio del Quirinale e nella disponibilità della Corte a non intervenire nuovamente. È una scommessa costituzionale rischiosa. Se lo scudo erariale diventasse stabile, la responsabilità amministrativa verrebbe confinata al solo dolo, con esclusione della colpa grave: una soglia talmente elevata da rendere marginale il perimetro di responsabilità.
Le conseguenze non sono neutre. La prima riguarda il bilancio: minori risarcimenti significa maggiore esposizione del contribuente. La seconda riguarda il funzionamento degli apparati pubblici: senza responsabilità è difficile pretendere efficienza. La terza riguarda il sistema dei controlli: la Corte dei conti rischia di vedere ridimensionata la propria funzione, con evidente frizione sull’art. 103 della Costituzione che ne delimita il ruolo.
Il presidente della Repubblica si trova così davanti a un testo che, per struttura e ratio, sembra rientrare nella casistica del rinvio alle Camere. Il Milleproroghe – da sempre un contenitore eterogeneo – diventa così il veicolo di una riforma strutturale travestita da proroga tecnica. Se ciò è coerente con la nostra architettura costituzionale è una domanda che, prima o poi, qualcuno sarà chiamato a sciogliere.