Territorio

Deposito Gnl Edison nel porto di Brindisi: i giudici decidono entro luglio

Angelo Sconosciuto

Nell’udienza di merito innanzi alla prima sezione del Tar di Lecce ribadita l'incompetenza funzionale di quel collegio a pronunciarsi

BRINDISI - Entro luglio la sentenza: l’udienza pubblica innanzi alla prima sezione del Tar di Lecce sul deposito Gnl di Edison nel porto di Brindisi si è conclusa con i giudici che si sono riservati di decidere e, visto che la materia del contendere è particolarmente delicata, non si pronunceranno prima di un mese. Probabilmente lo faranno prima che inizi il periodo feriale che va dal 1° al 31 di agosto.

Si era giunti all’udienza di ieri dopo che in quella di inizi aprile - quella della sospensiva -, vi era stata l’evidente marcia indietro del Comune di Brindisi sul ricorso da lui stesso provocato.

E ieri c’è stata nuovamente battaglia, perché Edison, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Sticchi Damiani, ha insistito sui motivi della replica perché in via pregiudiziale fosse dichiarato «inammissibile» il ricorso del Comune per incompetenza del Tar Lecce, «in favore della competenza inderogabile funzionale del Tar del Lazio».

E si è quindi spostato il discorso sulla «inammissibilità ed infondatezza» dello stesso per diversi motivi.

Quanto alla incompetenza del giudice adito è stato sottolineato che il codice amministrativo indica il Tar Lazio, e solo quello, come giudice amministrativo per le controversie «limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti».

L’Avvocatura dello Stato presente in giudizio perché il ricorso riguarda il Decreto Interministeriale «con cui la Società Edison S.p.a. (...) è stata autorizzata ad installare ed esercire un deposito costiero di stoccaggio di gas naturale liquefatto (Gnl), all’interno del porto di Brindisi, in posizione prossima al Varco di Accesso Morena Est, costituito da n. 1 serbatoio verticale a pressione atmosferica di capacità di mc. 19.500 ed il molo di Costa Morena Est quale banchina di riferimento per l’ormeggio delle metaniere, in conformità al progetto approvato con le modifiche/prescrizioni formulate in sede istruttoria» ha nuovamente osservato che il Comune avrebbe non solo sbagliato a rivolgersi al Tar di Lecce, ma avrebbe anche costruito le proprie ragioni su questioni che esulano dalla sua competenza ed applicando norme superate dall’attuale quadro legislativo in materia di emergenza energetica e di approvvigionamenti.

«L’impugnazione proposta è da ritenersi inammissibile - è stato detto -. Infatti il ricorso non è stato tempestivamente proposto, come doveroso, avverso alla determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi del 9 febbraio 2022».

Quindi si è insistito molto sulla circostanza che a produrre gli atti del Comune sia stata la giunta comunale e non il Consiglio come previsto dalla legge. Testualmente si è detto che «dalla mera lettura della delibera Giuntale si rinviene come l’organo deliberante era consapevole del fatto che “il Comune di Brindisi è chiamato ad esprimersi con delibera di Consiglio comunale, per quanto di propria competenza, sulla compatibilità urbanistica” (...) e che “la mancata comunicazione della determinazione entro il predetto termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti (...) equivale ad assenso senza condizioni”. Ciononostante, il parere sfavorevole è stato formulato dalla Giunta comunale, organo incompetente ad esprimere il necessario parere di compatibilità urbanistica ai fini della autorizzazione del progetto di che trattasi».

Conclusione dei legali di Edison sul punto: «Tale semplice circostanza è da sola sufficiente a dimostrare la palese e radicale infondatezza di quanto altresì lamentato nel primo motivo di ricorso, avendo l’Amministrazione procedente considerato e valutato i predetti atti, ritenendoli, correttamente, inidonei a costituire valida espressione del parere da parte dell’Amministrazione invitata a partecipare, in quanto proveniente da organo privo di competenza». E su tutto i giudici amministrativi si sono riservata la decisione.

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