Il caso

Fasano, la Tari è da pagare: Conforama deve al Comune 300mila euro

Mimmo Mongelli

Bocciato dalla Commissione tributaria il ricorso presentato dai responsabili del centro commerciale

FASANO - Ipermercati e centri commerciali: la Tari è dovuta. È questa la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che, con sentenza del 2 luglio scorso, ha rigettato il ricorso proposto da Conforama Italia spa, avente ad oggetto la contestazione di alcuni avvisi di accertamento emessi dal Comune di Fasano, tendenti ad ottenere il pagamento della Tari relativa al centro commerciale sito sulla strada Fasano-Savelletri.

La questione giuridica è caratterizzata da una certa complessità in quanto gli orientamenti in materia non sono del tutto univoci. In breve, si controverte sulla possibilità o meno di applicare la Tari anche ai centri commerciali, che, come è noto, smaltiscono anche in proprio una parte dei rifiuti prodotti e, in particolare, quelli speciali non assimilati a quelli urbani.
Il Giudice tributario di Brindisi, in armonia con il più recente orientamento della Corte di Cassazione, ha stabilito che la tassa rifiuti è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi i servizi di smaltimento offerti dal Comune, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti.

L’obbligo di pagamento del tributo vi è a prescindere dal fatto che si utilizzi il servizio esercitato in regime di privativa, essendo sufficiente che se ne abbia la possibilità. Ciò in quanto il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all’espletamento da parte dell’ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività, che da tale servizio riceve un beneficio, e non in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, per cui sarebbe contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione. In altri termini, il tributo non è dovuto solo per la parte di superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ma per quanto concerne i rifiuti assimilati la tassa è sempre dovuta a condizione che il Comune, come ha fatto il Comune di Fasano, abbia istituito e attivato il servizio di smaltimento nell’area dell’utenza e si sia fatto carico in concreto dello smaltimento dei rifiuti speciali assimilati.

Il Comune di Fasano e, in particolare, la Direzione servizi finanziari, diretta da Marisa Ruggiero, osservando diligentemente i principi posti a base della normativa di riferimento e il recente orientamento della Cassazione, ha tempestivamente emesso alcuni avvisi di accertamento, per pagamento TARI, nei confronti di Conforama Italia spa per circa 300mila euro relativamente al 2018. Tali avvisi sono stati impugnati da Conforama Italia innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi.

L’Amministrazione comunale, a tutela del pubblico interesse sotteso al legittimo svolgimento dell’attività tributaria degli dnti locali, ha deciso di costituirsi in giudizio. Il Comune di Fasano, pertanto, si è tempestivamente costituito in giudizio, affidando la difesa delle proprie ragioni al dirigente l’Avvocatura comunale, Ottavio Carparelli.
Con sentenza n. 350 del 2 luglio 2020, la Commissione tributaria provinciale di Brindisi, accogliendo nel merito le tesi sostenute dal difensore del Comune di Fasano, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso proposto da Conforama. Sicché il Comune di Fasano, allo stato, ha titolo ad incassare, a titolo di Tari la non secondaria somma d 300mila euro.

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