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Barletta, erede contesta due salme estranee nella cappella di famiglia: per i giudici sono sepolture legittime
Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar e dà ragione al Comune: una curiosa vicenda che abbraccia gli ultimi settant’anni, dalla concessione rilasciata nel lontano 1956
Defunti «estranei» in una cappella di famiglia nel cimitero di Barletta: il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar e dà ragione al Comune, stabilendo che quelle tumulazioni sono legittime. La curiosa vicenda abbraccia gli ultimi settant’anni, dalla concessione rilasciata nel lontano 1956 fino alla decisione dei giudici di Palazzo Spada, passando per diffide, istanze, provvedimenti amministrativi, ricorsi.
La contesa ha il suo apice nel 2023, quando uno degli eredi dell’originario concessionario contesta «l’inumazione nella cappella di famiglia nel cimitero di Barletta di salme di due persone estranee alla famiglia del concessionario» e chiede al Comune, titolare del demanio cimiteriale, «di provvedere all’estumulazione delle predette salme, nel rispetto della concessione rilasciata e risalente al 5 settembre 1956, il cui art. 5, ultimo periodo, stabilisce: “è fatto assoluto divieto di tumulare persone estranee alla famiglia”».
Il Comune non risponde e quindi la famiglia ricorre al Tar. I giudici amministrativi pugliesi accolgono il ricorso contro il «silenzio» e l’amministrazione, qualche mese dopo, prende atto «pro futuro» della «espressa “volontà di negare l’autorizzazione alla tumulazione di salme di defunti estranei alla propria famiglia nella cappella funebre”», ma non ritiene «di dover assumere alcun altro atto per il passato, in presenza dell’acquisizione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio», risalenti a vent’anni prima, con le quali era stata «autorizzata la tumulazione nella cappella gentilizia di salme di soggetti estranei alla propria famiglia». L’erede impugna anche questo provvedimento e i giudici del Tar, un anno dopo, lo annullano ritenendo che «l’amministrazione comunale avrebbe dovuto provvedere in merito alla estumulazione di salme di soggetti estranei alla famiglia del concessionario», condividendo anche i dubbi sulla autenticità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, che il Comune aveva prodotto «soltanto in copia».
Per il Consiglio di Stato «nessuna delle ragioni fondanti la decisione» del Tar «può essere condivisa». «Se è vero che, coerentemente alla ratio della concessione a edificare la cappella familiare sul suolo cimiteriale e all’esigenza di vietare la commercializzazione (anche indiretta) di porzioni di aree demaniali, è l’atto di concessione - si legge nella sentenza - a stabilire quali siano i confini dei possibili utilizzi delle cappelle, nei limiti temporali di validità della stessa concessione, è anche vero che nella risalente convenzione regolante il rapporto concessorio il divieto di tumulazione nella cappella privata delle salme di persone estranee alla famiglia era posto a solo carico del concessionario». «Ne consegue che, se il Comune ha successivamente consentito, su richiesta dell’avente titolo, la tumulazione di salme di non familiari ciò non configura alcuna illegittimità» evidenzia il Consiglio di Stato. Del resto, «non risulta essere stata presentata alcuna querela di falso circa l’addotto contenuto apocrifo degli atti di assenso» fanno presente i giudici, che quindi ritengono quei documenti autentici e validi.