La sentenza

Trani, finì nel sottopasso allagato: automobilista risarcito a metà

Nico Aurora

Riconosciuta la responsabilità del Comune, per il giudice il pericolo non fu adeguatamente segnalato

Un debito fuori bilancio di 6867,90 euro, in teoria, potrebbe non fare notizia. Infatti, l’importo della somma da liquidare è decisamente inferiore rispetto a tante altre, con uno o due zeri in più, che si sono finora pagate e, probabilmente, si continueranno a pagare. È un po’ la natura di questo fisiologico incedere di esecuzioni di sentenze emanate dall’autorità giudiziaria.

In questo caso, però, siamo in presenza del primo risarcimento danni che il Comune di Trani riconosce al proprietario di un veicolo rimasto bloccato nel sottovia di via Pozzo piano, allagatosi a causa di una delle abbondanti piogge che lo rendono impraticabile.

Il sinistro accadde il 16 maggio 2011 e l’avvocato Francesco Borgia, legale dell’automobilista, proponeva atto di citazione innanzi al Comune di Trani il 22 aprile 2014, con sentenza pubblicata il 9 maggio scorso e notificata il 3 giugno.
Il Tribunale di Trani ha accolto parzialmente la domanda del conducente, dichiarando la responsabilità del Comune di Trani nella misura del 50 per cento. La somma, fissata in 4134,70 euro è lievitata per via del pagamento e di spese legali e onorari.
Secondo quanto si legge nella sentenza, l’automobilista quel giorno era transitato lungo il sottovia rimanendovi bloccato poiché completamente allagato. Ma non vi era alcuna segnalazione, né visibilità e, all’improvviso, il signor Giuseppe si era ritrovato con la propria vettura sommersa dall’acqua, fino all’altezza degli sportelli, subendo danni constatati sul posto da Polizia locale, Vigili del fuoco, Guardia di finanza e soccorso stradale.

Il Comune, costituitosi in giudizio, ha variamente contestato la domanda di risarcimento, ritenendola infondata ed escludendo qualsiasi responsabilità dell’ente.
Il Tribunale, valutando le posizioni delle parti, ha chiarito che, «nello specifico, è incontestato il fatto storico denunciato dall’automobilista, ovvero l’affondamento con la propria vettura nella massa d’acqua formatasi nel sottopasso ferroviario e causata da un ristagno di acqua dovuto alla scarsa capacità di smaltimento delle pompe di sollevamento installate per l’allontanamento delle acque meteoriche». Il giudice dà anche atto del fatto che, «al momento del sinistro, non vi era apposita segnaletica del pericolo di allagamento in caso di piogge incessanti e di notevole intensità».

Nel dibattimento, però, si è anche dimostrato che, agli ingressi delle due corsie di marcia del sottopasso, è posizionato un semaforo che proietta luce rossa che inibisce il passaggio, e tale strumento è azionato automaticamente dai sensori di allarme del livello di acqua che si accumula in caso di precipitazioni intense».
L’automobilista non ha negato l’esistenza del semaforo, ma ha dichiarato che lo stesso è troppo piccolo e difficilmente visibile per chi, nel frattempo, è impegnato nella guida.

Da qui la conclusione del giudice onorario, Valerio Seclì, per cui il Comune ha sicuramente responsabilità omissive nella custodia del sito, ma l’automobilista «non ha valutato adeguatamente le condizioni del luogo sotto due profili: la perturbazione atmosferica rendeva prevedibile la possibilità di incontrare allagamenti più o meno profondi; nell’attraversare il sottopasso non ha tenuto una condotta adeguata e non ha prestato sufficiente attenzione a segnale luminoso rosso proiettato dal semaforo. È quindi chiaro - conclude - che la condotta colposa dell’attore ha concorso a cagionare il danno nella stessa misura della responsabilità da cosa in custodia del Comune».

Per questo motivo il preventivo di danno proposto dalla carrozzeria consultata dall’automobilista, determinato in 8269,40 euro, è stato dimezzato a 4134,70 rideterminato poi nella somma definitiva da liquidare entro il prossimo 1° ottobre, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del consiglio comunale.

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