Il caso
Quattrocento messaggi in due mesi alla ex, ammonito dal questore: «È molesto»
Il provvedimento confermato dal Tar di Bari: «La relazione è finita, non può imporre i suoi sentimenti alla donna»
BARI - Ha inviato alla ex circa 500 tra messaggi e telefonate in meno di due mesi. Un comportamento molesto che, anche in assenza di atteggiamenti violenti, va «ammonito». Così il questore ha disposto l’ammonimento dell’uomo e ora anche il Tar lo ha confermato. La vicenda risale a un anno fa. Ad aprile 2024 i due hanno interrotto la relazione sentimentale dopo circa 4 anni, ma per settimane lui avrebbe «ripetutamente contattato e cercato di incontrare la sua ex compagna». Un mese dopo è arrivato l’ammonimento che l’uomo ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo «evidenziando - si legge negli atti - che il comportamento tenuto sarebbe stato orientato unicamente a mantenere rapporti civili con la ex compagna, senza denotare profili violenti e senza integrare le condotte minatorie o persecutorie».
«L’uomo - scrivono i giudici nella sentenza - fornisce una sua personale (ma non condivisibile) prospettazione dei fatti, spiegando che nel numeroso scambio di messaggi non vi è un solo sms offensivo, persecutorio e minaccioso che lui avrebbe rivolto nei confronti della donna; non risultano dichiarazioni testimoniali attestanti minacce e/o ingiurie; non risultano referti medici tali da provare lo stato di ansia e di timore da parte della donna; non risultano prove concrete di pedinamenti, minacce e ingiurie». Ma, evidentemente, «confonde il (potenziale) rilievo penale delle condotte con il piano amministrativo (e anticipatorio) rispetto al quale i medesimi fatti assumono pregnanza - spiega il Tar - proprio per l’adozione di misure volte ad evitare quelle degenerazioni che pregiudicherebbero ulteriormente la sfera personale della persona molestata».
Secondo i giudici, cioè, basta «considerare anche soltanto il numero di conversazioni o di tentativi di contatti avviati e ricercati (non solo) telefonicamente (e tramite messaggistica istantanea), tutti evidentemente contro la volontà dell’altra parte, per destituire di fondamento ogni ricostruzione dei fatti alternativa fornita dall’ammonito. Dunque, a legittimare la misura amministrativa adottata dal questore di Bari risulta ampiamente sufficiente il profluvio di messaggi (circa 400) e di telefonate (circa 100) in manifesta invasione della sfera personale della sua ex compagna». A confermarlo ci sono anche diverse testimonianze e neppure l’uomo ha negato gli episodi che gli vengono «addebitati» (ossia, sostanzialmente, la continua ricerca di contatti telefonici e di occasioni di incontro o di chiarimento), limitandosi a sostenere che «il fine unico delle proprie azioni andrebbe rinvenuto nella volontà di (re)instaurare un rapporto civile» con la ex compagna. «Tuttavia, tale intenzione non è corrisposta dall’altra parte, - stigmatizzano i giudici - mentre è invece chiaro come la donna gli abbia ripetutamente chiesto di non essere contattata, rappresentandogli anche esplicitamente di non avere alcuna intenzione di incontrarlo«.
Secondo il Tar, quindi, «l’insistenza nell’effettuare chiamate e messaggi non desiderati, la ostentazione (a tratti morbosa) da parte del ricorrente dei propri sentimenti (non più corrisposti) e il tentativo, concretamente messo in atto e documentato, di volere per forza avere un incontro con la sua ex compagna, sono tutte circostanze che si rivelano idonee a generare stati di ansia e di turbamento nella vittima di molestia». Di qui la legittima decisione del questore di ammonire l’uomo, come «misura preventiva e con finalità dissuasiva» proprio per «evitare le possibili, connesse e ulteriori conseguenze di tipo amministrativo nonché quelle eventualmente anche di natura penale».