fisco e diritti
Debiti fiscali, le regole per la rateizzazione
La riforma ultima ha innalzato progressivamente il numero massimo di rate richiedibili per la dilazione dei debiti tributari su semplice richiesta
A partire dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore le nuove regole per la rateizzazione dei debiti fiscali, introdotte dal Decreto Legislativo n. 110/2024 che tra le tante novità ha modifica l'articolo 19 del DPR n. 602/1973. La riforma ultima ha innalzato progressivamente il numero massimo di rate richiedibili per la dilazione dei debiti tributari su semplice richiesta, passando, infatti, a: 84 rate, cioè 7 anni, per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026; 96 rate, 8 anni, per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028; 108 rate, ossia 9 anni, per le istanze che saranno presentate dal 2029 in avanti.
Questa novità ha inteso sicuramente agevolare i contribuenti che desiderano mettersi in regola consentendo una gestione finanziaria più sostenibile per somme fino a 120.000 euro dichiarando una temporanea difficoltà economica. Per debiti superiori a tale soglia (euro 120 mila) resta obbligatoria la documentazione attestante la situazione di obiettiva difficoltà economica, con possibilità di dilazione fino a 120 rate. Prima di esaminare le diverse tipologie di rateizzazione, è importante riepilogare le circostanze in cui un contribuente può accedere a questo strumento per regolarizzare il pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e i presupposti necessari per usufruire di questa opportunità.
L’obiettivo principale è aiutare i contribuenti in temporanea difficoltà economica a regolarizzare la propria posizione debitoria senza dover saldare l’intero importo in un’unica soluzione. Tuttavia, è preclusa la possibilità di rateizzare: 1. debiti già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento (con alcune eccezioni legate alla data della richiesta); 2. debiti non dilazionabili per loro natura (es. violazioni doganali, recupero di aiuti di Stato); 3. debiti relativi a Enti che hanno scelto di gestire autonomamente la rateizzazione; 4. importi soggetti a misure agevolative decadute, come la Rottamazione-ter o il Saldo e Stralcio, salvo specifiche deroghe.
Le nuove regole per la rateizzazione consentono di accedere al piano in modo semplificato o documentato, in base all'importo del debito. La rateizzazione fiscale è preclusa ai soggetti con difficoltà economiche definitive, come quelli in liquidazione giudiziale o coinvolti in procedure concorsuali. La rateizzazione rappresenta uno strumento importante per i contribuenti in difficoltà a condizione che vi siano i requisiti per rispettare il piano anche in forma dilazionata.
La normativa vigente prevede due diverse modalità di attivazione della rateizzazione in considerazione dell’importo da dilazionare; in particolare: a) la rateizzazione «su semplice richiesta» rappresenta una soluzione agevolata per i contribuenti che intendono rateizzare somme pari o inferiori a 120.000 euro per singola istanza. Questo strumento «non» richiede la presentazione di documentazione comprovante la difficoltà economica; è sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per accedere al beneficio. Con questo tipo di rateizzazione, è possibile ottenere un piano di pagamento fino a 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026. A partire dal 2027, il numero massimo di rate aumenterà progressivamente: 96 rate per le istanze 2027-2028 e 108 rate dal 2029 in poi. Le rate possono essere di importo costante oppure, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno, adattandosi così alle possibili variazioni della capacità economica. La rata minima è fissata in 50 euro. Le domande devono essere inoltrate tramite l’area riservata del portale AdeR, accessibile con identità digitale (SPID, CIE o CNS), o tramite i modelli disponibili online.
Questa modalità semplificata di accesso permette ai contribuenti di attivare rapidamente il piano di rateizzazione e regolarizzare le somme dovute senza dover sostenere oneri aggiuntivi legati alla preparazione di documentazione complessa.
b) La rateizzazione cosiddetta «documentata» è riservata ai contribuenti che intendono dilazionare debiti superiori a 120.000 euro per singola istanza o, nel caso di importi pari o inferiori a tale soglia desiderino richiedere un numero maggiore di rate, fino a un massimo di 120 rate mensili. Per accedere a questa tipologia di dilazione è necessario documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In particolare, per le persone fisiche e ditte individuali in regime fiscale semplificato devono allegare alla domanda l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo al nucleo familiare. Altri soggetti (società di capitali, associazioni, fondazioni, ecc.) devono presentare documentazione contabile per verificare l’Indice di liquidità finalizzato a dimostrare la condizione di temporanea difficoltà nonché l’Indice Alfa per determinare il numero massimo di rate concedibili.
Una volta attivato un piano di rateizzazione ordinaria bisogna stare molto molto attenti a rispettare le date di scadenza al fine di evitare la decadenza dal piano. In particolare, la decadenza dal piano di rateizzazione si verifica quando il contribuente non esegue il pagamento di un determinato numero di rate, anche non consecutive. Attenzione poiché il numero di rate impagate che porta alla decadenza varia a seconda del periodo in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione: Rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020: decadenza dopo 18 rate non pagate; Rateizzazioni concesse tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021: decadenza dopo 10 rate non pagate.
Rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022: decadenza dopo 5 rate non pagate.
Rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022: Decadenza dopo 8 rate non pagate.
In caso di sopravvenuta decadenza dal piano di dilazione il debito residuo diventa immediatamente esigibile in un’unica soluzione e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà riprendere le azioni di recupero, come pignoramenti o fermi amministrativi. Se la richiesta di rateizzazione è stata presentata prima del 15 luglio 2022 è possibile richiedere una nuova rateizzazione per i debiti decaduti, a condizione che venga versato l’importo delle rate scadute e non pagate al momento della nuova richiesta. SE, invece, la rateizzazione è stata inoltrata dopo il 15 luglio 2022 non è consentito richiedere una nuova rateizzazione per i debiti inclusi nei piani decaduti. Questa restrizione è definitiva, rendendo il debito non più dilazionabile. La decadenza di un piano non preclude la possibilità di richiedere nuove dilazioni per debiti non inclusi nei piani di rateizzazione decaduti. Tuttavia, per evitare la perdita dei benefici è fondamentale rispettare le scadenze previste dal piano di rateizzazione concesso. L’unica raccomandazione è quella di gestire bene e con la massima oculatezza lo strumento della rateizzazione dei pagamenti, rappresentando, molto spesso, per tantissimi contribuenti l’unica via di salvezza per evitare di subire la notifica di atti esecutivi sempre più stringenti ed invasivi.