IMU in scadenza il 16 dicembre: chi deve pagare il saldo

Entro il 16 dicembre si paga il saldo IMU 2025: una panoramica su cittadine e cittadini chiamati a rispettare la scadenza tra regole ed esenzioni

(Adnkronos Salute) - Si avvicina la seconda scadenza dell’anno per l’IMU: il 16 dicembre è il termine ultimo per versare il saldo della tassa sulla casa, che chiama in causa i possessori di immobili diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Questa è la regola generale. Individuare chi deve effettuare il versamento, però, è un’operazione più complessa perché ci sono una serie di fattori da considerare.

Una guida per verificare eventuali esenzioni o esclusioni: dall’importo alla tipologia di utilizzo dell’immobile.

In linea generale, è chiamato a versare ilsaldo IMU nelle prossime settimane chiunque possegga aree fabbricabili, terreni agricoli, fabbricati, escluse le abitazioni principali diverse da abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

In caso di immobili di lusso l’imposta, infatti, è sempre dovuta. L’esclusione della prima casa è senza dubbio la più nota e la più rilevante. Nonostante ciò, negli ultimi anni la normativa di riferimento ha dato spazio a diversi dubbi di applicazione.

La possibilità di non pagare l’IMU sull’abitazione principale è legata al rispetto dei requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica. Ed è servita la Sentenza della Corte Costituzionale numero 209 del 13 ottobre 2022 che ha riportato in vita il diritto alla doppia esenzione per i coniugi con residenze in abitazioni differenti, sia se situate nello stesso comune che in comuni diversi, per chiarire che non è necessario che tutto il nucleo familiare, e non solo il possessore, rispetti la duplice condizione di dimora abituale e residenza anagrafica.

Come specifica il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’IMU non è dovuta anche per le pertinenze dell’abitazione principale“classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Inoltre, nel panorama di regole bisogna considerare che ci sono diverse categorie di immobili assimilabili all’abitazione principale e che quindi beneficiano dello stesso trattamento.

Tra queste, ad esempio, rientrano le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica. Ma anche la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di un provvedimento del giudice che costituisca, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, anche il diritto di abitazione.

Spetta, invece, ai singoli Comuni la scelta di escludere dal pagamento dell’IMU anche l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a patto, però, che l’immobile non risulti locato.

Anche andando oltre al concetto di abitazione principale, la normativa prevede una serie di esenzioni legate a particolari destinazioni d’uso degli immobili. Nessuna IMU è dovuta, ad esempio, quando il possessore è lo Stato o la Santa Sede o quando i fabbricati vengono usati per scopi culturali o religiosi.

Non scatta il pagamento, inoltre, per i terreni agricoli quando sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali o ubicati in particolari aree.

Considerate queste regole, i due versamenti, acconto entro il 16 giugno e saldo con eventuale conguaglio il 16 dicembre, devono essere effettuati dalle seguenti tipologie di cittadini:

● proprietari dell’immobile;

● titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;

● genitori assegnatari della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;

● concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;

● locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Al contrario, ci sono categorie di cittadini e cittadine che non sono interessate dalle scadenze dell’IMU:

● l'inquilino dell'immobile (l'imposta viene versata dal titolare dei diritti reali);

● il nudo proprietario (quando sull’immobile c’è un usufrutto);

● la società di leasing concedente (paga l'utilizzatore);

● il comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell'immobile);

● l'affittuario dell'azienda se l'azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell'azienda e quindi dell'immobile che l'ha concessa in affitto);

● il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio (paga il coniuge che ha ricevuto l'uso dell'immobile).

Per verificare chi paga l’IMU e chi, invece, non deve effettuare alcun versamento bisogna, poi, considerare anche la regola dell’importo minimo, che solleva dal versamento anche i cittadini e le cittadine che, sulla carta, dovrebbero corrispondere le somme.

Si può evitare di procedere con il versamento, se l’importo dovuto tra acconto e saldo resta sotto la soglia dei 12 euro o della cifra indicata dal singolo Comune.

Si può pagare direttamente il saldo entro il 16 dicembre, invece, se il totale supera il limite ma la prima rata è pari, ad esempio, a 11 euro: in questo caso si può scegliere di corrispondere una rata unica.

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