Imposte sui redditi: scadenza 10 ottobre per la riduzione del secondo acconto
(Adnkronos) - I contribuenti hanno tempo fino al 10 ottobre 2025 per chiedere la riduzione delle imposte da versare a novembre, sia per il secondo acconto dell’IRPEF che per la cedolare secca sugli affitti.
La possibilità di comunicare l‘intenzione di ridurre o annullare il secondo acconto relativo al modello 730/2025 è concessa a tutti i contribuenti sotto la propria responsabilità.
Permette di evitare il pagamento di più imposte rispetto a quanto dovuto, sulla base di specifiche situazioni, ma bisogna prestare molta attenzione perché il versamento di somme inferiori a quanto effettivamente dovuto espone al rischio di sanzioni.
I dipendenti e i pensionati che presentano il modello 730 pagano di norma il secondo acconto delle imposte sui redditi, IRPEF e cedolare secca, entro il mese di novembre.
Può capitare che le regole di calcolo del secondo acconto portino all’obbligo di versamento di una somma maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta.
Questo può accadere, ad esempio, se il contribuente ha sostenuto un importo elevato di spese detraibili, che quindi “abbatteranno” l’imposta da pagare nell’anno successivo, oppure nel caso di risoluzione del contratto d’affitto che determina l’obbligo di versare la cedolare secca.
In questi casi, i contribuenti hanno la possibilità di chiedere la riduzione, o addirittura l'annullamento, del secondo acconto dell’IRPEF o della cedolare secca che emerge dal modello 730/2025.
La scadenza per richiedere tale riduzione è fissata al 10 ottobre 2025.
Il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, ricordiamo, deve essere effettuato entro il 30 novembre. La scadenza e le regole per il versamento delle imposte emerse dal modello 730 sono le stesse previste per i titolari di partita IVA: il secondo acconto si paga in un’unica soluzione, e per i lavoratori con sostituto d’imposta l’importo dovuto è addebitato direttamente in busta paga.
Come anticipato, la richiesta di riduzione o annullamento del secondo acconto deve essere avanzata dal contribuente.
La comunicazione deve essere presentata per iscritto al datore di lavoro, come previsto dall’articolo 19, comma 6, del Decreto n. 164/1999. Qui deve essere indicata la somma dovuta ed è sotto la propria responsabilità che il contribuente sceglie di versare meno di quanto indicato nel prospetto di liquidazione.
Se, infatti, le imposte non versate risultano effettivamente dovute si applicano le relative sanzioni per omesso pagamento (anche se con alcune eccezioni) a carico del contribuente.
Quali sono queste eccezioni? Come previsto dall’articolo 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto legge n. 69/1989, interessi e sanzioni non sono applicati in caso di:
● insufficiente versamento della prima rata, se l’importo pagato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso;
● omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l’importo pagato come prima rata o complessivamente non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione dell’anno in corso.
I contribuenti che intendono inviare la richiesta di riduzione o annullamento, pertanto, devono prestare particolare attenzione a tutti i dati comunicati per evitare di ritrovarsi a dover pagare il conto originariamente dovuto, più le sanzioni.