La sentenza
Taranto, impiegata si ammalò per colpa dell'amianto: il Tribunale le riconosce la pensione anticipata
La donna, lavoratrice dell’Arsenale militare, ha ottenuto anche le maggiorazioni contributive
TARANTO - «La neoplasia ovarica diagnosticata alla ricorrente può essere posta in connessione (quantomeno) concausale con l’esposizione ad amianto avvenuta nel corso dell’attività lavorativa espletata dalla stessa dal 1979 al 2013»: Sono queste alcune delle motivazioni con cui il giudice del lavoro di Taranto, ha condannato Inps al pagamento di 58mila euro come differenza della pensione percepita a una donna che aveva lavorato come impiegata nell’Arsenale militare e a cui era stata riconosciuta la malattia professionale con sentenza nel 2019: l’amianto, a cui la dipendente era stata esposta per oltre vent’anni lavorando in qualità di controllo dei lavori di manutenzione delle navi e si era ammalata di un cancro alle ovaie. È stato il giudice Miriam Fanelli ad accogliere la richiesta presentata dall'avvocato Fabrizio Del Vecchio ed emettere il verdetto, condannando l’Ente previdenziale a riconoscere la pensione anticipata.
I fatti risalgono al 2014 quando alla donna viene diagnosticato e asportato chirurgicamente un carcinoma alle ovaie: una forma di tumore, il «cistoadenicarcitoma» riconducibile alla presenza di fibre velenose. Dopo aver presentato a Inail, quello stesso anno, richiesta di malattia professionale per il periodo dal 1979 al 1992, la condizione le era stata confermata con sentenza del 2019 dal giudice del lavoro.
Nel 2018 la lavoratrice aveva inoltre chiesto che le fosse riconosciuta la malattia professionale anche per gli anni successivi al 1992, senza però alcun riscontro da parte dell’Istituto Nazionale. Aveva poi inoltrato richiesta di pensionamento anticipato: domanda che però l’Ente previdenziale aveva rigettato ritenendo che mancassero settimane di contributi e che solo nel 2021, con la “quota100” era riuscita a vedersi accolta, senza le maggiorazioni previste in caso di amianto.
È a questo punto che l’ex dipendente ha deciso di fare ricorso per il ricalcolo dell’importo della pensione percepita: richiesta a cui Inps aveva obiettato per lo scadere del termine massimo per richiedere il pagamento delle differenze dei ratei già percepiti e rigettando la richiesta.
A tal proposito, in questa sentenza, il giudice non solo ha spiegato che nel caso specifico «la prescrizione decorre da quando il lavoratore abbia conoscenza o conoscibilità di aver contratto malattia professionale» ma ha anche riconosciuto gli anni non inclusi nella prima sentenza, sottolineando che la stessa «continuava a svolgere le medesime mansioni per cui Inail aveva già riconosciuto l’esposizione qualificata ad amianto».
Sostanzialmente il magistrato ha spiegato che per i termini della prescrizione con cui Inps ha tentato di liquidare il ricorso, fa data da quando le è stata riconosciuta la malattia professionale e non dal momento in cui ne aveva fatto richiesta, 12 anni prima. Il giudice per il lavoro, ha inoltre condannato Inps al pagamento delle spese della causa, delle spese generali sostenute al 15 per cento e delle consulenze tecniche.