punti di vista

Sull’Immigrazione il braccio di ferro tra governo e giudici

Francesco Alicino

Quando il clima si fa bellico e il dibattito si trasforma in tifoseria, i venditori di ombre prosperano e la realtà svanisce dietro il rumore della propaganda

Quando il clima si fa bellico e il dibattito si trasforma in tifoseria, i venditori di ombre prosperano e la realtà svanisce dietro il rumore della propaganda. Il 12 marzo 2026 rimbomba nell’aula del Senato con le comunicazioni del Presidente Meloni sulla crisi in Medio Oriente e sul prossimo Consiglio europeo. Trova in questo frangente il tempo per attaccare i giudici: «alcune decisioni della magistratura impediscono al Governo di trattenere e rimpatriare immigrati»; il sistema dei centri albanesi «è compatibile con il diritto internazionale ed europeo»; le ordinanze dei tribunali, invece, «non trovano giustificazione nelle norme vigenti».

Affermazioni, queste, che si comprendono alla luce del referendum costituzionale del 22-23 marzo: fra gli schieramenti del SI e del NO non mancano casi di edonismo allucinatorio, variamente alimentati da talenti mediatici. Quelli incardinati nelle file governative si focalizzano sulle decisioni giudiziarie, compresi decreti e sentenze riguardanti il Protocollo Italia-Albania: firmato nel 2023 e ratificato con legge n. 14/2024, ha previsto la creazione di centri di trattenimento amministrativo a Shëngjin e Gjadër. L’idea originaria è di utilizzarli per trattenere immigrati provenienti da Paesi sicuri: non servirà a risolvere il problema dell’immigrazione illegale, ma avrà un effetto deterrente su stranieri in procinto di approdare in Italia, fa sapere il Governo. Un obiettivo che rievoca l’immagine di danzatori della pioggia sotto il sole del Sahara.

Ad ogni modo, il nuovo meccanismo di gestione extraterritoriale dell’immigrazione s’inceppa sul nascere a causa di orientamenti giurisprudenziali statali ed europei. Avrebbero dovuto indurre a un ragionevole ripensamento. Ma, si sa, la propaganda ha ragioni che la ragione non conosce. Sicché, successivi interventi governativi ampliano la platea dei trattenuti nei centri albanesi, includendo anche migranti già ospitati nei CPR italiani. La nuova disciplina, tuttavia, crea altri attriti con il diritto europeo, come dimostrano le richieste di chiarimento effettuate da giudici italiani – inclusi quelli di Cassazione – alla Corte di giustizia dell’UE mediante rinvii pregiudiziali (art. 267 TFUE). Ciononostante, insistendo sulla pericolosità di alcuni stranieri, il Governo non desiste: senza attendere la risposta della Corte europea, continua con i trasferimenti oltre l’Adriatico, su cui, per ovvie ragioni legali, si abbattono altri decreti giudiziari. Riguardano, in particolare, migranti con precedenti penali e destinatari di provvedimenti di trattenimento emanati a seguito di pene già scontate. Questo però non incide sul diritto di domanda di protezione internazionale: può essere presentata in qualunque momento, non può essere impedita né ignorata; poi nel giudizio si vedrà se inammissibile o da rigettare. È esattamente il caso richiamato dal Presidente del Consiglio sui social media, durante interviste radiofoniche e televisive nonché, da ultimo, nell’aula del Senato: tuonando contro la parte «politicizzata della magistratura», si chiede come si possa «contrastare l’immigrazione illegale se chi viola ripetutamente la legge resta sul nostro territorio e lo Stato viene addirittura sanzionato dai giudici per aver provato a far rispettare le regole».

Quello che però non dice è che le persone interessate si trovavano già all’interno di centri italiani: strutture che, oltre alla disponibilità di posti, hanno costi notevolmente inferiori rispetto a quelli albanesi. S’aggiunga che, nel momento in cui è presentata una domanda di protezione, lo straniero non è più un irregolare in attesa di espulsione, diventa un richiedente asilo con le prerogative riconosciute dalla Costituzione e dall’ordinamento europeo. È sufficiente leggere la Direttiva procedure (2013/32/UE) che, all’articolo 9, stabilisce un principio chiaro: chiunque presenti una domanda di asilo ha diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro fino a quando l’autorità competente non abbia adottato una decisione. Da qui il nodo critico: i centri di Shëngjin e Gjadër non si trovano nell’Unione europea; trasferirvi un migrante significa collocarlo fuori dall’UE e privarlo, di fatto, della possibilità di attendere la decisione all’interno di uno Stato membro. Motivo per cui i giudici hanno ritenuto che, in attesa della Corte di giustizia, i trattenimenti nei centri albanesi non potessero essere convalidati.

Da notare che queste norme sono state riaffermate nel nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo (art. 10 Regolamento 1348/2024/UE), richiamato dal Presidente del Consiglio per esaltare le virtù del modello italiano: con questo Patto, dichiara Meloni, «l’Europa ci dice chiaramente, nero su bianco, che il Governo ha tutto il diritto di far funzionare i centri in Albania». Ammesso e non concesso che lo dica, si dovrà comunque tener conto dell’infallibile fabbrica dei fatti. A cominciare da quelli relativi all’onerosità dei trasferimenti in terra albanese e alla loro inefficacia in termini di espulsione. Tanto più che i rimpatri risultano inferiori rispetto al periodo pre-Covid-19 e, anche quando hanno come destinatari persone trattenute oltre l’Adriatico, nella maggioranza dei casi le espulsioni dovranno essere effettuate dall’Italia; ciò implica che, prima di essere rimpatriati, gli immigrati trattenuti in Albania dovranno ritornare nel nostro Paese.

Ora, alla luce di queste considerazioni, una domanda rimane sospesa: a chi e a che cosa serve tutto questo circo mediatico, politico, normativo, giudiziario e geografico?

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