Il punto
Smart Amministrazione: le criticità della riforma dei concorsi pubblici
Il Governo ha voluto inaugurare un modello di Smart Amministrazione, basato principalmente sullo snellimento delle procedure di reclutamento del personale amministrativo e coadiuvato da un sensibile implemento della digitalizzazione
Le aspettative che il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha illustrato durante la presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono elevate: un’opportunità di finanziamenti irripetibile, in nome dell’ “intelligenza, gusto del futuro e onestà”, il cui scopo primario è quello di riparare i danni causati dalla pandemia, ma che propone altresì di rilanciare l’immagine dell’Italia con un pacchetto importante di riforme e investimenti, volto soprattutto a rafforzare il senso di responsabilità dello Stato nei confronti delle generazioni future.
Sulla base delle linee guida tracciate dalle raccomandazioni della Commissione Europea, tra tutte spicca la riforma della P.A. che, conformemente agli obiettivi generali del piano, impone un necessario confronto con le esigenze di digitalizzazione, decentramento, semplificazione e ha come principali destinatari giovani e Sud-Italia, al fine di favorirne l’inclusione sociale.
In quest’ottica, soprattutto con la riforma dei concorsi pubblici di cui all’art. 10 del D.L. 41/2021, successivamente convertito nella legge n. 76/2021, il Governo ha voluto inaugurare un modello di Smart Amministrazione, basato principalmente sullo snellimento delle procedure di reclutamento del personale amministrativo e coadiuvato da un sensibile implemento della digitalizzazione. Tuttavia, specie riguardo al co.1 lett. c) dell’articolo, così come redatto ab origine, sono emerse non poche perplessità.
Il testo del D.L., infatti, dava la possibilità alle Amministrazioni di derogare l’ordinaria disciplina di svolgimento dei concorsi pubblici contenuta nel D.P.R 487/94, potendo prevedere, ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali e in sostituzione della consueta fase di preselezione, una fase di valutazione per titoli legalmente riconosciuti. Inoltre, titoli ed eventuale esperienza professionale maturata, inclusi quelli di servizio, avrebbero potuto concorrere alla formazione del punteggio finale. L’incerta e generica lettera della norma non ha mancato di far emergere, in primo luogo, profili di dubbia legittimità costituzionale, alla luce del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 della Carta Repubblicana. È fuor di dubbio che l’accesso ai pubblici uffici debba avvenire mediante concorso pubblico, in condizioni di parità ed eguaglianza, nonché in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento, a cui deve essere improntata l’attività dell’Amministrazione nell’espletamento della sua pubblica funzione. A questo proposito, il filtro della valutazione per titoli ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali e il relativo concorso nella valutazione finale con l’esperienza professionale, così come previsto, poteva apparire gravemente discriminatorio.
La più grande criticità, invero, derivava proprio dal fatto che questa previsione era destinata a operare potenzialmente nei confronti di tutti i concorsi pubblici banditi, anche laddove non fossero richiesti specifici requisiti di professionalità o competenze tecniche relativi alla natura delle posizioni da ricoprire. D’altro canto, il possibile concorso nella valutazione finale delle pregresse esperienze professionali, in una misura non meglio precisata, avrebbe potuto porsi come ostacolo rispetto a chi ne fosse privo, magari in ragione della propria età. Tuttavia, nella sua nuova veste di legge, l’art. 10 mostra di potersi riallineare al significato delle regole e dei principi costituzionali: gli emendamenti apportati hanno inciso proprio sulla discussa lettera c), introducendo l’ulteriore lettera c-bis). Con le modifiche apportate, le Amministrazioni possono prevedere esclusivamente “per i profili qualificati dalle Amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali”. Inoltre, titoli ed esperienza professionale, inclusi quelli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale sino al massimo di 1/3, conformemente a quanto previsto dalla l. 56/2019, art. 3, co.6, lett. b), n.7.
Eppure, alcuni limiti persistono anche nell’attuale versione della riforma: per esempio, non sembrano essere stati ben definiti criteri entro i quali è destinata a operare la discrezionalità della P.A. nel derogare all’ordinaria disciplina dei concorsi pubblici, rimesso, invece, a una mera e generica possibilità. Non deve poi trascurarsi, che la riforma dei concorsi pubblici nasce all’interno del D.L. “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”: il tutto lasciava intendere che, conformemente alla sua natura precipua, il D.L. costituisse strumento di reazione alle contingenze dettate dall’emergenza pandemica, al fine di sbloccare i concorsi ancora in stasi. Il rischio che pure si è manifestato ha riguardato la possibilità che questa scelta squisitamente politica potesse tradursi in un modo surrettizio per aggirare il tradizionale iter legislativo, attraverso l’impiego dello strumento emergenziale del D.L. Nelle more della conversione, infatti, veniva pubblicato il bando del concorso per l’assunzione di 2800 tecnici al Sud e si concludevano le fasi preselettive in attuazione del sistema illustrato, andando così a incidere in maniera diretta su quelle categorie che il PNRR aveva l’obiettivo di coinvolgere in via principale. Alla luce delle preannunciate riforme, l’auspicio è che non si perda anche questa volta l’occasione di dotare l’Amministrazione di un apparato improntato al principio del buon andamento, rispettato non solo dal punto di vista formale, ma sostanziale.
*Praticante Avvocato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari