Economia e imprese
Cambiano le regole negli appalti: addio alla paura della firma
Più fiducia e discrezionalità ai funzionari pubblici. Fascicolo informatico per le imprese
Il governo non può permettersi un libro dei sogni. Da un lato va eliminato il tabù del «meglio non fare, che fare e rischiare di sbagliare», la classica paura della firma; e dall’altro bisogna rendere le cose «concretamente» più semplici. E’ con questo spirito che domani mattina farà il suo ingresso in Consiglio dei ministri il «nuovo» Codice degli appalti, la cui entrata in vigore è prevista il 1 aprile 2023, dopo i 90 giorni di iter parlamentare. Il testo, sdoganato il 7 dicembre scorso dal Consiglio di Stato, rappresenta un affinamento della bozza presentata il 20 ottobre dopo le delega conferita a giugno dal Governo Draghi.
Ma quali sono le novità? Prima di tutto, è stato sfoltito il testo riducendo il numero dei commi e delle parole (un terzo), pur lasciando inalterato gli articoli (229) anche se in buona parte riscritti. Del nuovo Codice fano parte 35 allegati, molti dei quali di poche pagine, che riducono di due terzi l’«enciclopedia» attuale: infatti, oltre ai 25 allegati del vigente codice, assorbiranno i 47 «annessi» delle tre direttive comunitarie da attuare, le 17 linee guida ANAC e 15 regolamenti ancora vigenti, alcuni dei quali di dimensioni molto ampie (per i contratti del Ministero della difesa, i 100 articoli sono ridotti a poco più di 10). Il codice sarà «autoesecutivo»: in pratica un unico mezzo cui ciascun addetto ai lavori dovrà fare riferimento senza perdersile nella giungla dei provvedimenti attuativi.
Il perno del Codice si fonda sulla «discrezionalità» che non signfica una fiducia al buio ma favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici «con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni e secondo il principio del risultato». Per questo motivo è stato definito il perimetro di quei comportamenti da evitare: ai fini della responsabilità amministrativa «costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività». In tale condotta non rientra la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Il vero nemico da abbattere, insomma, è la burocrazia difensiva che, come ha scritto la Corte Costituzionale (sentenza 8/2022) è «fonte di iefficienze e immobilismo».
Il nostro Paese non può concedersi il «lusso» di una nuova norma di pseudo semplificazione perchè rischia di perdere più vagoni del treno del Pnrr, che nel 2023 consegnerà altri 57 miliardi.
Qualche esempio concreto di novità. Per tutti gli appalti sotto soglia - la grandissima parte delle procedure - sono stati eliminati i tempi morti di attesa tra aggiudicazione e contratto e tra eventuale ricorso e contratto. Per essere più chiari, non sarà più necessario attendere 35 giorni dopo l’aggiudicazione o restare «sospesi» fino all’udienza in caso di ricorso, perchè l’ente potrà procedere alla stipula del contratto..
E ancora c’è la riduzione delle progettazioni delle opere pubbliche, dagli attuali tre livelli ai due: un progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) e un progetto esecutivo, specificando gli scopi della progettazione e snellendo così le procedure di verifica e validazione dei piani.
Altra novità, il Rup: tale sigla che spesso si confonde con quella che identitfica il responsabile del procedimento amministrativo, individua il «Responsabile unico di progetto» delle procedure di lavori pubblici, nonchè di forniture e servizi. Il testo prevede la possibilità di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. Tale opzione presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo.
I tempi. Il nuovo testo fissa dei termini per concludere le procedure - parliamo delle gara con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa che dai 4 mesi delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando ai 10 mesi per le procedure ristrette passando dai 9 per quelle «aperte»; termini che si riducono rispettivamente a 3 e 6 per le procedure con il criterio del minor prezzo. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso salvo un provvedimento cautelare del giudice.