L'analisi
Vettori di sostenibilità: il Ministero dell’Ambiente annulli quel bando
Il Bando SNSvS6 del Ministero dell’Ambiente destinato a soggetti capaci di progettare Vettori di sostenibilità territoriale non risolve il problema dell’insuccesso dei processi di declinazione territoriale dello sviluppo sostenibile
Il Bando SNSvS6 del Ministero dell’Ambiente destinato a soggetti capaci di progettare Vettori di sostenibilità territoriale non risolve il problema dell’insuccesso dei processi di declinazione territoriale dello sviluppo sostenibile, perché l’Agenda 2030 assegna un ruolo chiave solo ai governi degli enti territoriali chiamati ad ottimizzare l’integrazione delle politiche europee, nazionali e regionali con le sfide provinciali. Questo insuccesso è dovuto alla mancata realizzazione della concertazione di obiettivi strategici d’interesse comune tra Città Metropolitana e Regione, prevista in tutte le leggi regionali adottate in adempimento della legge n.56/2014.
Detta carenza è da imputare alla legge n.243/2012 che ha tradotto in norme ordinarie l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione in maniera cosi complicata da renderlo sostanzialmente inapplicabile, nonostante la correzione apportata in seguito. Pertanto le mediazioni compensative all’interno della città metropolitana e con i Comuni esterni hanno finito col continuare a rispettare le procedure burocratiche del Patto di Stabilita Interno, anche se abolito. La conseguenza è stata ,appunto la mancata ottimizzazione dei rapporti trai diversi livelli di governo locali, nazionali ed europei, contestata dall’Agenda 2030.
Appare evidente la necessita di ricorrere a soggetti istituzionali che abbiano maturato sufficiente esperienza nel conciliare l’aspetto giuridico con quello economico della nuova P.A per Risultati che ha sostituito la vecchia P.A.per Procedure. Che fare?.
Il problema è risolto ricorrendo al ruolo di aiuto-regista delle Fondazioni di origine bancaria, fondato sul «vantaggio competitivo» dell’essere nate dalla scissione tra la gestione dell’attività creditizia e la proprietà conferita in capo alla Fondazione, regolamentata dalla legge n. 219/1990. Con detta scissione la Banca d’Italia compì la scelta, coraggiosamente innovativa, d’integrare il profilo giuridico dell’attività creditizia con quello economico-gestionale, risolvendo il problema della crescente inefficienza del sistema bancario pubblico, ridotto ad una «foresta pietrificata».
Dunque il «vantaggio competitivo» è rappresentato dall’esperienza d’integrazione dell’aspetto giuridico con quello economico della nuova P.A, per Risultati, maturata 26 anni prima dell’abolizione della vecchia P.A, per Procedure. Inoltre detta anzianità d’istituzione ha determinato una netta evoluzione dall’originario tratto identitario di «ente di beneficenza» dedito alla mera erogazione di contributi, al ruolo sempre più nevralgico di propulsore e innovatore di progettualità territoriali nel difficile passaggio del sistema degli enti locali dettato dall’evoluzione normativa.
Le Fondazioni hanno, infatti, iniziato ad arricchire e diversificare il profilo della propria attività istituzionale, caratterizzandola in una dimensione sempre più multiforme e flessibile: dal sostegno finanziario di iniziative di utilità sociale, alla promozione di reti e partnership progettuali, dallo stimolo all’innovazione nei metodi e nei contenuti di attività nei diversi ambiti disciplinari, all’attivazione di leve per lo sviluppo economico del territorio.
Rispetto agli interventi del settore pubblico le condizioni di vantaggio competitivo, che motivano il ruolo di aiuto-regista sono: 1) Maggior snellezza dei processi decisionali e possibilità di investire in strategie di lungo periodo, non gravate da logiche di ricerca del consenso a breve termine, che invece quasi sempre pesano sull’azione del decisore politico. 2) L’ancoraggio rigoroso a criteri di efficienza nell’utilizzazione delle risorse e di efficacia/qualità degli interventi, adottati quali elementi prioritari per la selezione delle iniziative da sostenere e posti quindi anche come fattore di stimolo per il miglioramento generale delle capacità progettuali del sistema degli enti locali. 3) L’assenza di costi per l’ente locale perché detta attività rientra tra le finalità istituzionali delle fondazioni.
Con questa assistenza facilmente gli enti locali possono acquisire la capacita necessaria per ricorrere al criterio di oggettiva virtuosità finanziaria, imposto dall’evoluzione normativa, col quale realizzare le mediazioni compositive necessarie ad attuare la concertazione operativa Città Metropolitana-Regione, prevista in tutti gli Statuti regionali. In tal modo le Regioni, saranno abilitate a Vettori della sostenibilità territoriale, ottimizzando l’integrazione delle politiche europee, nazionali con le sfide provinciali richiesta dall’Agenda 2030. In conclusione, non essendoci motivo di preferire alle Fondazioni soggetti privi di esperienza e, per di più, a carico dello Stato, il Ministero dell’Ambiente dovrebbe annullare detto Bando e destinare i 2€milioni stanziati all’abbattimento delle liste di attesa.