L'approfondimento

Le imposte regionali e le spese statali: la Consulta mette ordine

Fernanda Fraioli

È di recente pubblicazione la sentenza della Corte costituzionale che nel decidere sulla conformità di una legge regionale del Veneto alla Costituzione invita il legislatore ad attuare un intervento risolutivo in materia di potestà legislativa tributaria delle Regioni, in occasione della riforma sull’autonomia differenziata e fiscale in atto

L’argomento origina dal Veneto ma riguarda tutti i Territori. È di recentissima pubblicazione la sentenza della Corte costituzionale (la n. 206 del 23 novembre 2023) che - nel decidere, su impulso della presidenza del Consiglio dei ministri, sulla conformità di una legge regionale del Veneto alla Costituzione - invita il legislatore ad attuare un intervento risolutivo in materia di potestà legislativa tributaria delle Regioni, in occasione della riforma sull’autonomia differenziata e fiscale in atto. Tanto in merito al riparto tra centro e periferia in materia tributaria.

Ancor prima che ai dettami europei, risponde a semplice logica che l’ammontare delle imposte debbano essere utilizzate per finalità specifiche e non confluire nel calderone delle entrate tout court.

L’argomento che ha interessato i giudici è stato offerto dalla Legge di stabilità regionale 2023 che prevedeva l’attribuzione all’ente territoriale del gettito derivante dal ravvedimento operoso del contribuente in materia di IRAP ritenendo che tanto fosse equiparabile al recupero dell’evasione fiscale affidato all’intervento autonomo dell’Erario.

In particolare, la disposizione prevedeva che tra i proventi incamerati a seguito dell’attività di controllo, di liquidazione e di accertamento con adesione che affluiscono direttamente in uno specifico conto corrente presso la tesoreria regionale, fossero inclusi anche quelli derivanti da ravvedimento operoso (totale o parziale), che, invece, scaturiscono dall’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.

Ravvedimento operoso che, ricordiamo, è un istituto che consente di regolarizzare le violazioni e le omissioni tributarie in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento e al tipo di violazioni commesse, ed è consentito dalla legge a condizione che la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore abbia avuto conoscenza.

Il giudice costituzionale ha ritenuto fondata la doglianza del Governo con riferimento alla violazione della legislazione esclusiva che lo Stato ha in materia di sistema tributario stabilendo che l’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF sono tributi regionali propri derivati - quindi imposte istituite da leggi statali il cui gettito è attribuito alle Regioni - la cui disciplina deve necessariamente essere ricondotta, alla materia del sistema tributario dello Stato, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della Costituzione, con conseguente contenimento dell’autonomia impositiva regionale entro i limiti stabiliti dalla legge statale.

Il gettito da IRAP e da addizionale regionale all’IRPEF è, quindi, destinato al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale ma è la legge a stabilire che è assicurata alle Regioni, attraverso il riversamento diretto, solo quella parte di gettito derivante dall’attività di recupero fiscale.

Ciò ha anche offerto l’occasione per precisare che l’attività di recupero fiscale dell’amministrazione finanziaria è ben diversa dal ravvedimento operoso, tanto che il legislatore ha disposto due diverse destinazioni per il gettito incamerato e che ha, conseguentemente, portato i giudici della Corte costituzionale a ritenere che la nozione di attività di recupero fiscale dettata dallo Stato, per i tributi propri derivati, nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva non autorizzi la Regione ad intervenire in tale ambito, del tutto indipendentemente dal contenuto della disposizione regionale.

Da qui la rilevata illegittimità costituzionale della norma regionale che assimila alla «attività di recupero fiscale» dei tributi propri derivati, anche il «ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale» perché interferisce con la competenza legislativa esclusiva statale.

Il rilevato contrasto della norma regionale con la Costituzione è stata, però, occasione per i Supremi Giudici di lanciare un monito di non poco momento al legislatore statale perché ponga in essere un intervento organico e ponderato nella materia tributaria finalizzato a dare alle Regioni una effettiva autonomia finanziaria con riguardo all’esercizio delle competenze loro spettanti, ritenendo che soltanto così sia possibile valorizzare ed incentivare ulteriormente il concorso delle Regioni alla lotta all’evasione fiscale, anche con riferimento al ravvedimento operoso.

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