Il caso

Bari, maternità surrogata: nonni contestano titolo di madre alla ex nuora, la Cassazione respinge ricorso

Dichiarato inammissibile perché la donna, pur non avendo alcun rapporto biologico con la bambina, ha condiviso con l’altra mamma il progetto di genitorialità

BARI - La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile, per carenza di un interesse concreto ad agire, il ricorso proposto dai nonni di una bambina, nata da maternità surrogata, volto alla cancellazione dall’atto di nascita della minore, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari, del nominativo del genitore di intenzione.

È la storia di due donne che si sono sposate a New York e hanno avuto una figlia mediante il ricorso alla maternità surrogata (vietata in Italia). Le due mamme - una genetica e l'altra intenzionale - si sono poi lasciate e i nonni (genitori della mamma genetica) hanno presentato ricorso affinché fosse cancellato dall’atto di nascita il nome della mamma intenzionale, difesa sin dal primo grado di giudizio dall’avvocato Domenico Costantino, docente di diritto di famiglia dell’Università «Aldo Moro» di Bari. È lo stesso legale a spiegare in una nota che «nel caso di specie è stato messo in discussione il legame di filiazione - giuridicamente riconosciuto attraverso la trascrizione dell’atto di nascita estero nei registri dello Stato Civile del Comune di Bari - tra la bambina e la genitrice di intenzione, la quale, sebbene non abbia alcun rapporto genetico e/o biologico con la piccola, ha condiviso con l’altra mamma il progetto di genitorialità». «Ma la posizione del figlio non deve subire conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle condotte e dalle decisioni degli adulti».

Per l’avvocato Costantino «non v'è dubbio che il bambino nato all’estero da pratiche alternative debba essere tutelato da una piena genitorialità, quale principio di rilevanza costituzionale primaria dell’interesse superiore del minore, che si sostanzia nel preservare il legame che unisce il figlio a coloro i quali hanno assunto nei suoi confronti la responsabilità genitoriale sin dalla sua nascita».

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