La curiosità
Relazione in ritardo di 3 giorni, la Corte dei conti «grazia» Decaro
Il comune non ha rispettato il termine per il documento di fine mandato. I giudici: «ma non è un inadempimento grave»
BARI - Se non fossero previste dalla legge a pena di sanzioni, le relazioni di fine mandato sarebbero un altro dei tanti adempimenti burocratici a cui nessuno fa caso. Ma siccome la sanzione prevista tocca le tasche di sindaco e dirigenti (la mancata pubblicazione entro i termini «costa» il dimezzamento per tre mesi di stipendio e indennità), di solito tutti ci mettono la massima attenzione. Non è andata così con il Comune di Bari, che per un evidente disguido, l’ha pubblicata con tre giorni di ritardo rispetto al termine. Un peccato veniale, secondo la Corte dei conti, che stavolta non ha ritenuto di far calare la sua scure.
La legge dice che la relazione deve essere depositata entro i 60 giorni precedenti alla fine del mandato, certificata dal collegio dei revisori entro 15 giorni e quindi trasmessa entro i successivi tre giorni alla Corte dei conti. Nel caso di Bari, il documento (135 pagine dense di tabelle e organigrammi che nessuno leggerà mai) è stato sottoscritto il 26 marzo (dunque nei termini), certificata il 26 marzo (nei termini) ma trasmessa ai giudici contabili solo il 12 aprile, cioè ben oltre il termine. Fuori termine anche la pubblicazione, che sarebbe dovuta avvenire entro i sette giorni dalla certificazione ma che è avvenuta sempre il 12 aprile: in ritardo ma non oltre il tempo massimo stabilito dalla legge.
È forse per questo che il dirigente responsabile e il sindaco hanno scampato la sanzione. «Si osserva - scrivono nel referto i giudici del Controllo (presidente Barisano, relatore Civilla) - che lo slittamento oltre i termini di tre e sette giorni di cui al richiamato dall’art. 4, comma 2, non ha pregiudicato il diritto dei cittadini a consultare, entro un certo lasso di tempo prima delle elezioni, le informazioni di cui alla relazione di fine mandato in vista del voto, in quanto il predetto diritto risulta assicurato con la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell’Ente entro il termine massimo prescritto per legge. Pertanto, ad avviso della Sezione, tale slittamento non può considerarsi un inadempimento suscettibile di costituire presupposto ai fini sanzionatori». Tuttavia, concludono i giudici contabili, la prossima volta il Comune è invitato a fare più attenzione ai termini di legge.