Tribunale

Bari, sentenza innovativa: «Ostruzionismo della madre, ora la piccola va dal padre»

Giovanni Longo

Fino a quando la donna non avrà recuperato le «capacità genitoriali», la piccola starà col padre

Il collocamento di un figlio minore non significa affatto che il genitore chiamato dal Tribunale ad occuparsi di lui debba esercitare un diritto assoluto, sino al punto di impedire gli incontri tra minore ed ex coniuge. E se, dopo il primo e magari il secondo «cartellino giallo», persiste ancora un atteggiamento ostruzionistico, la responsabilità genitoriale potrebbe avere i giorni contati. Sino a quando il collocatario non sarà «rinsavito», il minore sarà affidato all’altro genitore.

Si può riassumere così il ragionamento del Tribunale di Bari che con sentenza ha affidato una bimba di 9 anni «in via super esclusiva al padre», sospendendo temporaneamente gli incontri madre/figlia fino all’esito positivo del percorso di recupero delle proprie capacità genitoriali, anche attraverso un sostegno psicologico cui dovrà sottoporsi in consultorio famigliare. Dietrofront sull’affido, dunque.

Nel mirino atteggiamenti «ostruzionistici» del genitore collocatario, in questo caso una madre che avrebbe impedito alla piccola di incontrare il padre secondo le modalità che stesso Tribunale aveva definito. A nulla sono valse le ammonizioni (200 euro per ogni violazione del diritto di visita paterno) e nemmeno la condanna al pagamento di 2.000 euro in favore della casse delle ammende, sanzioni disposte sempre dal Tribunale durante una delle numerose «parentesi» del processo che fotografa una dolorosa vicenda umana in cui, come accade in molte separazioni, a farne le spese sono proprio i minori. La piccola, dunque, andrà da suo padre che da quattro anni non riusciva a vedere la figlia.

Un conto sono i rapporti tesi tra genitori, altro è il benessere del figlio. La prima sezione civile del Tribunale di Bari (presidente e relatore Saverio de Simone, giudici Emanuele Pinto e Lorenzo Mennoia), accogliendo il ricorso del padre della piccola, assistito dall’avvocato Maria Antonietta Papadia, ha sottolineato «l’ostinato comportamento» della madre, ormai non più affidataria, divenuta «sorda agli inviti» e «pervicacemente inadempiente alle prescrizioni dei provvedimenti giudiziali».

Tante le ragioni che hanno spinto il Tribunale a concludere per «l’assoluta inidoneità a rendersi affidataria in condiviso della minore». Innanzitutto la donna ha «indotto sua figlia a rifiutare la figura paterna», nonostante i rapporti tra padre e piccola «si fossero rivelati fin da subito non soltanto praticabili ma anche ispirati ad un sincero rapporto affettivo». Nella relazione dei servizi sociali viene inoltre «stigmatizzata la discontinuità della presenza ai colloqui» della madre che avrebbe anche disertato gli appuntamenti con scuse di varia natura. Evidenziata la sua «indisponibilità a rendersi più collaborativa». La donna, ad esempio, «non è mai intervenuta in maniera assertiva, sincera e collaborativa per il bene della figlia» e non si sarebbe preoccupata della corretta alimentazione della bambina limitandosi spesso a farla pranzare in fast food e «comunque sottoponendola ad una dieta alimentare non consona alla sua età», circostanza che ha determinato nella piccola una «condizione di evidente obesità, esponendola a gravi rischi per la sua salute».

La madre, inoltre, «ha anche dimostrato di non essere in grado di aiutare e assistere adeguatamente» la figlia neppure durante il percorso di studi come dimostra il «rendimento scolastico lacunoso» della piccola. Un andamento in classe che «va immediatamente recuperato attraverso il cambio di collocamento e anche dell’affidamento», scrive il Tribunale. Una decisione «finalizzata a favorire proprio quel recupero della relazione padre-figlia che non deve essere ulteriormente pregiudicata dall’influenza materna». Peraltro, bisogna anche tenere conto della personalità in corso di formazione di una bimba di 9 anni da tutelare che «va sottratta al deleterio ambiente famigliare». In sintesi, spetterà d’ora in poi al padre «assumere da solo tutte le decisioni più importanti per la vita di sua figlia». Per evitare che la madre «possa ulteriormente esplicare la sua negativa capacità di condizionamento sulla minore», sospesi al momento i rapporti».

«Questo è un provvedimento coraggioso del Tribunale civile che prende una posizione importante da divulgare affinché sia di monito a quei genitori collocatari che pensano di poter fare il bello e cattivo tempo - commenta l’avvocato Cinzia Petitti, direttore della rivista www.dirittoefamiglia.it -. Comportamenti simili a quelli messi in atto da questo genitore non sono stati sanzionati in altri casi con questi provvedimenti drastici ed il risultato è stato lo spezzare definitivamente il legame del genitore non collocatario con il figlio».

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