INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Corte d'Appello di Bari – Sezione Civile

INFORMAZIONE A CURA DI CORTE D'APPELLO BARI

Notifica per pubblici proclami – decreto autorizzazione n. cronologico 4020/2024 del 18/10/2024 – R.G. n. 1232/2024 V.G.

Il Presidente Coordinatore Supplente Delegato della Corte di Appello di Bari, visto il parere favorevole del P.M., con decreto del 18 ottobre 2024, ha autorizzato il Comune di Lucera, in persona del legale rappresentante p.t. ex art. 39 dello Statuto, Avv. Claudio Venditti, a procedere alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell’atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 18257/2024 a tutte le parti dei seguenti giudizi: cause riunite dinanzi al Tribunale di Foggia nn. 80000305/2013, 80000453/2013, 80000540/2013, 80000541/2013, 80000542/2013, 80000543/2013 e 80000539/2013 R.G.; Corte di Appello di Bari R.G. n. 816/2020; Corte di Cassazione, sezione civile R.G. n. 27238/2021.

Con il notificando atto sono stati citati gli appellati in riassunzione per l’udienza del 12 giugno 2025, invitandoli, a norma dell’art. 342 c.p.c. (in relazione all’art. 163 c.p.c.), a costituirsi in giudizio nelle forme stabilite dall’art. 347, 394 e 166 c.p.c., di almeno 20 (venti) giorni prima della medesima udienza innanzi indicata, o di quella fissata a norma dell’art. 168- bis e commi 4 e 5 c.p.c. e dell’art. 349-bis, comma 2, c.p.c., ove intendano proporre appello incidentale siccome previsto dall’art. 343 c.p.c., con l’espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze e le preclusioni di cui gli artt. 38, 167, 343, 345 e 394 c.p.c., tra cui la decadenza dalla facoltà appunto di proporre appello incidentale, e con gli ulteriori avvertimenti che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che essi convenuti possono, sussistendone i presupposti di legge, presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia, chiedendo alla Corte di Appello di Bari accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.ma Corte adita, ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento delle domande spiegate da questa difesa, applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 18257 pubblicata in data 03.07.2024, in accoglimento del presente atto, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Foggia n. 2651/2019, pubblicata in data 18.11.2019, oltre che della cassata sentenza n. 1536/2021 pubblicata in data 2 settembre 2021 della Corte di Appello di Bari, per le ragioni ampiamente esposte e di cui alle difese di parte appellante in riassunzione e per tutti i motivi esposti in narrativa, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito che di merito, così decidere: 1. in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibili per tardività le opposizioni alle cartelle di pagamento relative ai conguagli proposte oltre il termine decadenziale di 30 gg. dalla notifica; il tutto, nei termini di cui alla narrativa che precede; 2. nel merito, in riforma integrale della impugnata sentenza del Tribunale di Foggia, n. 2651/2019, pubblicata in data 18.11.2019, oltre che della cassata sentenza n. 1536/2021 pubblicata in data 2 settembre 2021 della Corte di Appello di Bari, rigettare, in ragione ed in accoglimento dei motivi di appello, qualsivoglia domanda avanzata dagli appellati in riassunzione nei confronti dell’odierna appellante in riassunzione siccome infondata in fatto e diritto, accertando e dichiarando il buon diritto del Comune di Lucera ad ottenere gli importi intimati ai medesimi appellati in riassunzione con le cartelle di pagamento opposte ovvero, in subordine, l’importo, anche minore, ritenuto di giustizia; 3. con vittoria, in tutto o quanto meno in parte, delle spese dei due gradi di giudizio di merito, del giudizio in Cassazione e del presente giudizio in riassunzione.

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