fisco e diritti

Scadenze e prescrizioni, la Cassazione chiarisce

Giuseppe Durante

Con l’Ordinanza N. 1781 del 26 gennaio 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito espressamente i termini entro cui gli enti locali impositori possono notificare gli avvisi di accertamento relativi alla Tari e all’IMU

Con l’Ordinanza N. 1781 del 26 gennaio 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito espressamente i termini entro cui gli enti locali impositori possono notificare gli avvisi di accertamento relativi alla Tari e all’IMU chiarendo nella circostanza la distinzione che intercorre tra decadenza del potere di accertamento del Comune che riguarda principalmente la fase di riscossione del tributo e la prescrizione del credito tributario riconducibile alla fase preliminare dell’accertamento tributario. In ambito tributario la decadenza e la prescrizione sono due limiti temporali distinti che riguardano momenti diversi del rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria o ente locale impositore. In particolare, i giudici di legittimità nell’Ordinanza hanno precisato che il termine di prescrizione da osservare per i tributi locali (Imu e Tari) è quello quinquennale così come previsto dall’art.1, comma 161 della L.n°296/2006; mentre, quello di decadenza è di tre anni decorrenti dalla data di definitività dell’avviso di accertamento come previsto dall’art.1, comma 163 della L.n°296/2006. Per cui, quando si riceve un avviso di accertamento da parte del Comune è molto importante verificare se l’ente locale ha effettuato la notifica dell’atto impositivo osservando i termini perentori previsti dalla normativa di riferimento; diversamente, il credito tributario riconducibile al tributo di spettanza comunale potrebbe essere non più esigibile, con conseguente illegittimità dell’avviso di accertamento emesso e notificato.

La questione posta al vaglio della Corte di Cassazione nasce da un contenzioso tributario riconducibile ad alcuni avvisi di accertamento emessi e notificati dal Comune impositore per infedele dichiarazione TARI aventi ad oggetto, nel caso di specie, diverse annualità comprese tra il 2014 e il 2018. In particolare, nel giudizio tributario di primo grado il Collegio tributario adito aveva accolto parzialmente il ricorso della società ricorrente; mentre, in appello il giudice tributario di secondo grado aveva ritenuto decaduto l’avviso di accertamento Tari relativo all’anno 2014, sostenendo, il giudice di appello, che la notifica dell’avviso di accertamento Tari fosse avvenuta oltre i termini perentorio previsti dalla normativa di riferimento. In realtà, in sede di legittimità la Corte di Cassazione adita ha focalizzato il termine di prescrizione (quinquennale) riferito all’attività di accertamento del Comune da quello di decadenza (triennale) che riguarda esclusivamente la fase di riscossione coattiva del credito tributario configurabile nella fase post accertativa.

Il ricorso per cassazione ha posto al centro della controversia l’interpretazione dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 (Legge di Bilancio 2006) che disciplina i tempi entro cui gli enti locali possono esercitare il potere di accertamento sui tributi di propria competenza. Secondo la Suprema Corte, tale disposizione normativa stabilisce che gli avvisi di accertamento riferiti ai tributi locali tra i quali quelli Imu e Tari devono essere notificati necessariamente entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Si tratta di un termine perentorio quinquennale che il Comune deve necessariamente osservare al fine di evitare la prescrizione del credito tributario riconducibile ai tributi di spettanza.
Nel caso esaminato, l’avviso di accertamento relativo all’annualità 2014 era stato notificato il 23 settembre 2019, quindi, entro il termine quinquennale previsto dalla normativa di riferimento che disciplina i tributi locali. La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto errata nel caso di specie la decisione del giudice di appello il quale, in deroga alla normativa di riferimento sopra richiamata, aveva applicato il termine triennale previsto dall’art. 1, comma 163 della stessa legge n°296/2006 che riguarda invece la fase successiva della riscossione coattiva; cioè, la notifica dell’atto esecutivo con il quale viene effettuata la riscossione coattiva dopo che l’avviso di accertamento è divenuto definitivo.
La Corte di Cassazione in concomitanza dell’Ordinanza n°1781 del 26/01/2026 ha chiarito espressamente che nei tributi locali il termine quinquennale previsto dal richiamato art.1 comma 161 della L.n°296/2006 riguarda l’attività di accertamento in senso stretto, ossia, il termine perentorio entro il quale il Comune impositore dovrà provvedere a notificare l’avviso di accertamento al fine di evitare la prescrizione del credito tributario. Diversamente, il termine di tre anni previsto dall’art.1, comma 163 della L.n°296/2006 si applica esclusivamente per la fase della riscossione coattiva. In altre parole, una volta divenuto definitivo l’avviso di accertamento per mancata impugnazione dello stesso da parte del contribuente oppure a seguito di una sentenza passata in giudicato, il Comune è obbligato a notificare il successivo atto esecutivo di riscossione coattiva (intimazione di pagamento, pignoramento presso terzi, ecc.) entro e non oltre il terzo anno successivo a quello nel quale l’avviso di accertamento è divenuto definitivo. Decorsi i tre anni dalla definitività dell’avviso di accertamento l’ente locale risulterà decaduto dal potere di riscuotere il credito tributario di spettanza Imu e Tari.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione presentato dalla società ricorrente e cassato la sentenza di appello impugnata rinviando così la questione al giudice tributario di secondo grado in diversa composizione al fine di riesaminare la controversia alla luce del principio di diritto affermato.

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