Concordato preventivo 2025/26, è partito il countdown per l'adesione: cosa c'è da sapere

Meno di una settimana alla scadenza per l’adesione al concordato preventivo biennale 2025/2026. Le modalità operative per accettare il patto fiscale

(Adnkronos Salute) - Count down per il concordato preventivo biennale 2025/2026: c’è tempo fino al 30 settembre per aderire.

Per le partiteIVA che ancora non hanno scelto se accettare o meno la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate è tempo di valutare con attenzione pro e contro.

Da un lato, l’accesso ai beneficiISA, lo stop alla maggior parte degli accertamenti e la possibilità di applicare il ravvedimento speciale sul pregresso. Dall’altro una scommessa con poche vie d’uscita, che se è vero che consente di pianificare il biennio dal punto di vista degli impegni con il Fisco, dall’altro si inserisce in un contesto macroeconomico complesso e ricco di incognite.

Le valutazioni vanno tarate caso per caso, ma al netto di ciò è utile tornare sulle modalità di adesione al concordato.

Le regole operative per l’adesione al concordato preventivo biennale sono state messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 9 aprile, con il provvedimento relativo al modulo da compilare e alle modalità di trasmissione dello stesso.

I titolari di partita IVA soggetti all’applicazione degli ISA, rientranti nell’ambito di applicazione delpatto fiscale per il biennio 2025/2026 e intenzionati ad aderirvi, sono tenuti a inviare il modello CPB entro il 30 settembre 2025.

L’adesione segue due vie.

Sarà possibile scegliere di inviare il modulo in modalità congiunta al modello ISA relativo al periodo d’imposta 2024, insieme alla dichiarazione dei redditi 2025.

L’adesione potrà essere formulata anche mediante l’invio autonomo del modello CPB 2025/2026, mediante la trasmissione del frontespizio del modello Redditi 2025 e indicando il codice 1 (Adesione), nella casella “Comunicazione CPB”.

Cosa cambia tra le due modalità?

Dal punto di vista degli effetti non vi sono differenze, ma è bene specificare che in caso di invio con la dichiarazione dei redditi, la scadenza non cambia e resta ancorata alla data del 30 settembre. Una specifica necessaria considerando che, di base, il termine ordinario di trasmissione del modello Redditi è fissato al 31 ottobre.

In ambedue i casi, l’adesione passa dal software fornito dall’Agenzia delle Entrate e dalla compilazione di tutti i dati richiesti dalla procedura.

Il 30 settembre è anche la scadenza per eventuali passi indietro. Chi ha già aderito al concordato preventivo biennale ha la possibilità di revocare la scelta, e quindi tornare alle regole e alle modalità ordinarie di determinazione di redditi e relative imposte per il biennio 2025/2026.

Anche in questo caso si segue la via telematica, e dal punto di vista operativo sarà necessario compilare il modello CPB 2025/2026 inserendo:

● “Codice ISA”;

● “Codice attività”;

● “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)”.

Per revocare la scelta di adesione bisognerà trasmettere il modello in via autonoma, utilizzando il frontespizio del modello Redditi e indicando il codice 2 nella casella Comunicazione CPB.

A pochi giorni dalla dead line per aderire al concordato, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni operative relative al ravvedimento speciale.

Il provvedimento del 19 settembre ha definito le modalità di applicazione della sanatoria sulle annualità dal 2019 al 2023 riservata alle partite IVA che aderiranno al patto fiscale.

Come già previsto lo scorso anno, l’applicazione della misura non richiede la presentazione di alcuna domanda. Per manifestare la volontà di sanare a costo ridotto le irregolarità commesse in uno o più periodi d’imposta sarà sufficiente pagare.

È sufficiente presentare il modello F24 che attesta il versamento della prima o dell’unica rata dovuta. La possibilità di invio si aprirà dal 1° gennaio, e ci sarà tempo fino al 15 marzo 2026 per il versamento.

L’importo complessivamente dovuto potrà essere dilazionato in un massimo di 10 quote mensili e, come già previsto lo scorso anno, in caso di pagamento tardivo di una delle rate non si decade dalla misura se si regolarizza la propria posizione entro il termine della rata successiva.

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