Il fatto
Taranto, archiviato il «caso Abbate»: Bitetti rinuncia al ricorso
L’avvocato: «Così si evitano strumentalizzazioni»
Va in archivio il “caso Abbate”. Lo scorso 6 settembre, l’avvocato tarantino Marco Vozza, che negli ultimi dieci mesi ha assistito il sindaco Bitetti nel contenzioso avviato nelle aule del Tar di Lecce, ha comunicato la rinuncia del primo cittadino a proseguire nel procedimento. Che traeva origine da due votazioni dell’ex maggioranza consiliare (area Melucci) che, il 7 novembre 2024, portarono alla mozione di sfiducia e quindi alla decadenza di Bitetti dalla presidenza del Consiglio comunale.
In particolare, il legale che ha difeso Bitetti sia contro la modifica al regolamento che aveva ridotto il quorum necessario per staccare la spina al presidente della massima assise cittadina e sia per chiedere al Tar l’annullamento della successiva mozione di sfiducia, ha notificato la rinuncia a proseguire nel contenzioso al Comune di Taranto, all’ex consigliere comunale Luigi Abbate (che fu eletto presidente del Consiglio al posto di Bitetti) e anche a Salvatore Micelli, imprenditore vicino al mondo della politica cittadina e della pubblica amministrazione. Che, lo scorso 3 settembre, si era rivolto al Tribunale di Taranto per esercitare la cosiddetta azione popolare chiedendo che un magistrato accertasse l’incompatibilità del sindaco di Taranto determinata, a suo dire, proprio dal contenzioso avviato davanti al Tar e che successivamente ne decretasse la decadenza dalla carica. La rinuncia a procedere nel giudizio amministrativo da parte di Bitetti (di cui si è appreso ieri pomeriggio), però, in questo contesto, rappresenta indubbiamente una novità rilevante.
Ma, riepilogate le puntate precedenti, cosa ha scritto l’avvocato Vozza per spiegare al Tribunale amministrativo regionale di Lecce lo “stop” deciso dal suo cliente? «Il ricorrente (il riferimento è al sindaco Piero Bitetti, ndr) per evitare che la discussione sulla presente questione, anche quella - sottolinea Vozza - relativa alla possibile sussistenza di una ipotesi di incompatibilità in base all’articolo 63 del Testo unico sugli enti locali, possa formare oggetto di strumentalizzazione che possa, in astratto, anche occupare l’azione dell’Amministrazione comunale (la cui attività deve essere orientata verso altre e ben più importanti questioni), per evitare questo appare maggiormente rispondente all’interesse pubblico (prima ancora che personale) non coltivare ancora il presente giudizio». In un successivo passaggio dell’atto inviato ai giudici del Tar, l’avvocato Vozza ha comuqnue assicurato: «Con il presente atto il ricorrente, pur ritenendo di non versare in alcuna causa di incompatibilità prevista dalla legge, per dissipare ogni ipotetico dubbio, ritiene di rinunciare agli atti del giudizio e, dunque, al ricorso e ai motivi aggiunti proposti».