il caso
Martina Franca, il Tar conferma: il capocollo è Igp
Rigettato il ricorso, ritenendolo infondato, presentato da una società produttrice non ubicata in Valle d’Itria che contestava il riconoscimento geografico specifico da parte del ministero
MARTINA FRANCA - E’ legittima la denominazione Igp del capocollo di Martina Franca da parte del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Lo ha stabilito, con sentenza pubblicata oggi, il Tar del Lazio che ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato, presentato da una società produttrice non ubicata in Valle d’Itria che contestava il riconoscimento geografico specifico da parte del ministero. A riferirlo è il Comune di Martina Franca (Taranto), precisando che «l'opposizione del ricorrente al riconoscimento era già stata respinta dal ministero che, nel disciplinare, aveva riconosciuto come area di produzione Igp del capocollo di Martina Franca i Comuni della Valle d’Itria di Martina Franca, Locorotondo e Cisternino».
«Non posso che esprimere la mia soddisfazione per questa sentenza del Tar del Lazio. E’ un tassello importante - ha commentato il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano - nel percorso di valorizzazione del capocollo di Martina Franca, prodotto tipico della nostra zona ed eccellenza della produzione agroalimentare del nostro territorio. Ringrazio l’associazione Produttori capocollo di Martina per l’impegno profuso negli anni per il riconoscimento della tipicità di questo nostro prodotto identitario, espressione di un’antica tradizione e di una nobile arte norcina di Martina e della Valle d’Itria».
A ricorrere contro il provvedimento con il quale a metà dicembre 2023 il Ministero della Sovranità Alimentare ha rigettato l’opposizione alla richiesta di registrazione della denominazione «Capocollo di Martina Franca IGP» era stata l’Industria Alimentare Apulia, società di Montemesola (Taranto).
Con l’impugnativa contestava la delimitazione dell’area di produzione del «Capocollo di Martinafranca IGP» operata per i Comuni di Martina Franca, Cisternino e Locorotondo, ritenendo che la produzione dell’alimento dovesse essere estesa all’intera Valle dell’Itria, comprendendo anche il Comune di Montemesola in cui ha sede lo stabilimento produttivo della società. Tutto ciò, a suo avviso avrebbe determinato un ingiustificato pregiudizio a carico delle imprese operanti nel territorio limitrofo.
Il Tar, premettendo che a smentire l’appartenenza geografica del Comune di Montemesola rispetto alla Valle dell’Itria è in primo luogo la Regione Puglia, la quale nel proprio Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), ha indicato un perimetro geografico che include esclusivamente i Comuni di Martina Franca, Locorotondo, Alberobello e Cisternino, ha concluso, tra l’altro, che la ricorrente «non ha comprovato la sussistenza di un collegamento reputazionale tra il 'Capocollo di Martina Francà e il Comune di Montemesola, non avendo dimostrato l’esistenza di un legame storico, culturale o economico che giustifichi l’inclusione di tale Comune nell’area geografica delimitata dall’articolo 3 del Disciplinare».