Politica

Mozione «anti Bitetti», il presidente ricorre al Tar

Fabio Venere

L’esponente di «Con» impugna la modifica al regolamento comunale

TARANTO - Piero Bitetti gioca d’anticipo. Il presidente del Consiglio comunale di Taranto non attende l’esito (scontato) della mozione di sfiducia presentata dalla maggioranza e in discussione il 7 novembre, e così spiazza i suoi avversari.

La sera del 28 ottobre, a poche ore dalla scadenza del termine ultimo, l’esponente di “Con” si rivolge all’avvocato amministrativista tarantino, Marco Vozza, che invia un ricorso al Tar contro la delibera approvata dalla massima assise cittadina lo scorso 30 luglio. È quella, giusta per capirsi subito, con cui la maggioranza aveva modificato il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale intervenendo soprattutto sulle modalità di revoca del presidente dell’assise. Per la cronaca, le firme necessarie per presentare la mozione di sfiducia erano state ridotte da 16 a 13 e i voti, utili in aula per rendere effettiva la decadenza, erano stati anch’essi sforbiciati (da 20 a 17). La sera successiva all’iniziativa a suon di carte bollate di Bitetti, il 29 ottobre, la maggioranza si riunisce, raccoglie 17 firme e deposita la mozione di sfiducia. Nessuno, in quel momento, è a conoscenza del ricorso. Che pure è formalmente rivolto all’Amministrazione comunale e a Luigi Abbate, in quanto presidente della commissione Affari generali, che evidentemente in questi giorni non avrà scaricato la sua casella Pec.

Nel testo del ricorso, l’avvocato incaricato da Bitetti di difenderlo davanti ai giudici del Tar di Lecce sottolinea «che l’esercizio del potere di revoca debba essere considerato legittimo solo in presenza di comportamenti arbitrari che rendano palese il venir meno della terzietà e dell’imparzialità del presidente. È di tutta evidenza – osserva l’avvocato Marco Vozza - come le modifiche apportate giustifichino il ricorso alla revoca stessa in presenza di una mera “reiterata carenza di neutralità” che perde gli originari connotati della “gravità” e della “costanza” (che invece erano previsti nel precedente regolamento, ndr)». L’avvocato ribadisce poi che Piero Bitetti non ha mai posto in essere alcuna azione in contrasto con il ruolo e le funzioni istituzionali a lui attribuite e poi senza mezzi termini osserva che «una modifica di tal sorta sembrerebbe strumentale alla sua revoca». E ancora: «È di palmare evidenza come la modifica perpetrata all’articolo 6 del regolamento, invece di migliorare il funzionamento del Consiglio comunale appare più che altro – scrive l’avvocato Vozza - tesa ad un controllo generalizzato, e a carattere squisitamente politico, sul comportamento del presidente del Consiglio comunale».

Inoltre, l’avvocato che difende le ragioni di Bitetti definisce illegittimo anche che le modifiche regolamentari possano divenire subito operative e non dalla successiva consiliatura. E per sostenere la sua tesi, riporta un parere su un caso simile rilasciato nel 2019 dal ministero dell’Interno. Ma non solo. Nel ricorso si bolla come illegittimo anche il voto palese previsto dal nuovo regolamento per eleggere il presidente del Consiglio comunale. La votazione su una persona, per evidenti ragioni di riservatezza, dev’essere segreto.

E infine, per l’avvocato Vozza, è illegittimo anche equiparare il quorum per la sfiducia al sindaco e al presidente del Consiglio comunale. Ruoli diversi che quindi comportano modalità di sfiducia differenti.

Ora il 7 novembre, alle 15, la mozione di sfiducia verrà discussa dal Consiglio comunale di Taranto. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo, ma dopo il ricorso al Tar di Bitetti l’ipotesi che la seduta salti non è affatto da escludere.

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