l’intervista

«Autonomia, le pre-intese con le Regioni del Nord non produrranno effetti». Lagrotta: «Paletti a tutela del Sud»

leonardo petrocelli

L'avvocato barese dopo i nuovi accordi siglati a Palazzo Chigi: «La sentenza della Consulta non è stata elusa»

Professor Ignazio Lagrotta, avvocato amministrativista e docente di Diritto Costituzionale all’Università di Bari, ma l’Autonomia differenziata non era stata, in qualche modo, bloccata dalla Consulta? Il via libera alle pre-intese, come qualcuno sostiene, ignora la pronuncia?

«No, la Consulta non ha bloccato l’Autonomia differenziata: con la sentenza n. 192/2024 la Corte costituzionale non ha annullato la legge 86/2024 nel suo complesso, ma ha dichiarato illegittime alcune parti e ha fissato paletti precisi, a partire dal fatto che l’autonomia può riguardare solo specifiche funzioni e che, quando sono in gioco diritti civili e sociali, i Lep devono essere garantiti prima di ogni trasferimento. Quella di ieri è una pre-intesa: è un passaggio preliminare previsto dalla legge, senza effetti immediati, che dovrà passare Conferenza Unificata, Camere e soprattutto una legge di approvazione del Parlamento. Quindi non c’è alcuna elusione della pronuncia: l’iter va avanti, ma dentro i confini tracciati dalla Corte».

Gli autonomisti parlano di giorno storico, le opposizioni di secessione. È davvero un passaggio così rilevante?

«È una tappa politicamente importante perché porta le richieste dentro l’iter formale previsto dalla legge 86/2024: dopo il passaggio in CdM scattano i pareri di Conferenza Unificata e Parlamento. Ma non è un trasferimento di competenze: non produce effetti immediati e la partita si chiude solo con l’intesa definitiva e con una legge di approvazione del Parlamento. Inoltre, non è la “prima volta” in assoluto: nel 2018 furono già firmati accordi preliminari con Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. La novità è semmai la ripartenza in un quadro normativo e giurisprudenziale più stringente, dopo i paletti fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192/2024 che, ad esempio, ha chiarito che le Camere possano introdurre emendamenti alle intese. Quindi parlare di secessione è improprio: il tema vero è garantire uniformità dei diritti e sostenibilità finanziaria nel rispetto delle regole».

Certamente delle quattro materie trasferite l’ultima - il coordinamento della finanza pubblica in tema di tutela della salute - è la più sensibile. Cosa può cambiare?

«È una materia sensibile perché non riguarda “la sanità” in astratto, ma le regole di finanza con cui si gestiscono le risorse: tetti di spesa, tariffe, investimenti e strumenti integrativi. In concreto, l’idea è dare più margine alla Regione per superare i comparti rigidi di spesa e riallocare risorse dove servono di più, fermo il tetto complessivo e l’equilibrio dei conti. Può incidere anche su aspetti come tariffe di rimborso/remunerazione delle prestazioni e su strumenti integrativi e di investimento su edilizia e tecnologia. Ma un esempio può chiarire meglio: oggi una Regione/Asl se riesce a risparmiare su una voce, spesso non può usare quel risparmio liberamente per un’altra urgenza. Quindi non è un “liberi tutti”: i Lea restano inderogabili, non si può scendere sotto i livelli essenziali, e l’assetto deve restare sostenibile. Inoltre, siamo a una fase preliminare: l’effetto vero si avrà solo se l’intesa definitiva farà tutto l’iter, fino alla legge di approvazione del Parlamento».

Questa fuga in avanti, se è tale, è un danno per il Mezzogiorno?

«Io eviterei sia l’entusiasmo automatico sia l’allarme automatico: oggi siamo ancora a schemi preliminari, e l’autonomia si perfeziona solo dopo i pareri, l’intesa definitiva e la legge parlamentare. Tuttavia, non va minimizzato il punto: qui si entra nel coordinamento della finanza sanitaria, cioè nelle regole che possono incidere su tariffe, riallocazioni di risorse e capacità di investimento. In un Paese dove i divari nell’accesso e nelle performance sanitarie esistono già, qualunque maggiore discrezionalità alle Regioni più forti può produrre un effetto di trascinamento: più attrattività, più mobilità, più differenze di capacità amministrativa. Il contrappeso, però, è scritto nella Costituzione e ribadito dalla Corte: i livelli essenziali devono essere garantiti ovunque e l’autonomia non può tradursi in un arretramento dei diritti. La sentenza n. 192/2024, inoltre, chiede trasferimenti su specifiche funzioni e non “a pacchetto”, con istruttoria e motivazioni. Quindi la domanda vera non è “danno sì/danno no”, ma: Lea/Lep prima, perequazione robusta, controlli e clausole di correzione. Se queste condizioni reggono, l’autonomia non diventa un moltiplicatore di diseguaglianze e potenzialmente può far ben anche a Sud».

Il tema della determinazione dei Lep resta centrale con una legge delega che però ha la clausola di invarianza. È vero, come sostengono le opposizioni, che «generando un diritto all’adeguamento finanziario», il Lep non possano essere determinati a costo zero? Il governo risponde che si tratta di un testo prettamente normativo, per le risorse servirà altra sede.

«Dire che i Lep si possono determinare “a costo zero” è vero solo in senso formale: la norma può essere anche solo ordinamentale e rinviare le risorse alla legge di bilancio. Ma in senso sostanziale no: la Corte costituzionale ha chiarito che, una volta fissati, i Lep sono una soglia vincolante e implicano che gli enti territoriali dispongano delle risorse necessarie; la loro determinazione fa nascere il dovere dello Stato di garantirne il finanziamento. Quindi se i Lep servono davvero a colmare divari territoriali, non possono essere finanziati “per magia”: o si mettono risorse, o si redistribuiscono risorse, o si programma un percorso graduale con coperture certe. La clausola di invarianza non è un divieto di spendere: significa che le coperture vanno indicate e che i costi non possono ricadere sulle altre Regioni».

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