ROMA - Il provvedimento di sospensione della pena nei confronti di Adriano Sofri è stato adottato in base a due articoli, il 147 del codice penale ed il 684 del codice di procedura penale.
L' articolo 147 del codice penale riguarda il rinvio facoltativo dell' esecuzione della pena e stabilisce, tra l' altro, al comma 2, che l' esecuzione della pena può essere differita «se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica».
L' articolo 684 del codice di procedura penale disciplina le modalità di rinvio dell' esecuzione della pena, provvedimento che è di competenza del tribunale di sorveglianza. Tuttavia, al secondo comma - ed è in base a questa norma che è stata adottato il provvedimento che riguarda Sofri - si precisa che «quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perchè il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell' esecuzione, o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti».
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