ROMA - Ecco, in sintesi, i contenuti della legge sulla fecondazione medicalmente assistita, approvata definitivamente dal Parlamento il 10 febbraio 2004.
- ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA: sarà consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci; sterilità e infertilità dovranno essere documentate e certificate dal medico.
- NO ALL' ETEROLOGA: il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme o ovulo di persona estranea alla coppia.
- SOLO SPOSATI O CONVIVENTI: saranno le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, ai single, alle mamme-nonne e alla fecondazione post mortem.
- TUTELA DEL NATO E DEL NASCITURO: la legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nasceranno dall'applicazione di queste tecniche saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.
- CONSENSO INFORMATO: la coppia dovrà essere accuratamente e costantemente informata sulle tecniche e sulle varie fasi della loro applicazione, in modo da consentire una scelta consapevole.
Una volta che l' ovulo è fecondato deve essere impiantato entro sette giorni e non è possibile alcun ripensamento. Unica eccezione per motivi di ordine medico-sanitario accertati dal medico che deve presentare per iscritto la motivazione.
- NO A CLONAZIONE; NO A SPERIMENTAZIONE SU EMBRIONI: sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull' embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. E' vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione.
- NON PIU' DI 3 EMBRIONI: è possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto.
- ADOTTABILITA' DEGLI EMBRIONI: è prevista l'adottabilità degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l' impianto da almeno tre anni.
- CRIOCONSERVAZIONE: è consentita solo quando il trasferimento nell' utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
- STRUTTURE AUTORIZZATE: gli interventi di procreazione potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un apposito registro che verrà istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità; i centri dovranno rispondere a requisiti che saranno determinati con un apposito Dpr.
- SANZIONI: è prevista una serie di sanzioni amministrative, civili e penali rapportate alla gravità delle violazioni delle disposizioni della legge: chi utilizza gameti estranei alla coppia rischia una multa che va da 300.000 a 600.000 euro; tra i 200.000 e i 400.000 euro saranno pagati a chi applica la fecondazione medicalmente assistita a un single, una minorenne, a copie dello stesso sesso. Se non viene raccolto il consenso nei modi previsti dalla legge le multe vanno da 5.000 a 50.000 euro; se la struttura non è autorizzata la sanzione può arrivare a 300.000 euro. Per il commercio di embrioni o gameti è prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni e multe da 600.000 a un milione di euro, per tentativi di clonazione si rischia la reclusione da 10 a 20 anni e la multa da 600.000 a un milione di euro.
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