ROMA - Il principio, secondo il quale quando si verifica un danno ambientale paga l'inquinatore è un caposaldo europeo, già enunciato nel trattato costitutivo della Comunità. Ma da ora è anche legge che entro l'aprile del 2007 tutti i partner dovranno recepire nel loro ordinamento nazionale. E' stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la direttiva europea 2004/35 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che si fonda sul principio «chi inquina paga» per realizzare la politica ambientale della Comunità. Il campo di applicazione della disciplina riguarda l'ambiente acquatico, coperto dalla legislazione comunitaria in materia di gestione delle acque, le specie ed habitat protetti dalla normativa comunitaria relativa alla conservazione della natura, le zone protette dalla legislazione nazionale o regionale in materia di conservazione della natura e con riferimento ai pericoli per la salute dovuti alla contaminazione del suolo e si applica ai danni ambientali ed alle minacce imminenti prodotti da particolari attività industriali.
Qualora si presenti una minaccia imminente di danno ambientale, l'autorità competente designata da ciascuno Stato membro deve imporre all'esercente (inquinatore potenziale) di adottare le misure preventive idonee o le assume essa stessa e copre successivamente le spese relative. Quando si verifica un danno, l'autorità competente impone all'esercente interessato di adottare le misure di riparazione idonee o le prende essa stessa coprendo successivamente le spese. In caso di più danni, l'autorità competente può decidere l'ordine di priorità nel loro risarcimento. Se l' esercente non ha la possibilità finanziaria di prendere in toto o in parte le misure di riparazione necessarie o se l' identificazione dell'inquinatore responsabile risulta impossibile, gli Stati membri devono esercitare funzioni sostitutive provvedendo essi stessi, anche istituendo meccanismi di finanziamento alternativo (come le garanzie finanziarie, le fideiussioni, i fondi collettivi). Nell'ipotesi in cui l'autorità competente abbia attuato misure di prevenzione o di riparazione, verrà risarcita dei costi sostenuti dall'esercente responsabile. Lo stesso principio si applica in relazione alle valutazioni ambientali realizzate per determinare la dimensione del danno e le azioni necessarie per ripararlo.
L'autorità competente deve iniziare le procedure di recupero entro cinque anni a partire dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o di riparazione. Se più esercenti sono corresponsabili di un danno, essi devono sostenere i costi della riparazione su base proporzionale. Anche a questo fine gli Stati membri devono incoraggiare gli esercenti a fornirsi di una garanzia finanziaria, come un'assicurazione, e favoriscono lo sviluppo di questo tipo di servizi. Un elemento innovativo introdotto in sede parlamentare e rappresentato dal rafforzamento del sistema comunitario che ha lo scopo di perseguire l'internazionalizzazione dell' inquinamento, la scelta da parte di industrie a rischio di localizzazioni in aree territoriali nelle quali le regole sono più permissive. Inoltre qualora un danno o una minaccia di danno possano avere conseguenze che influiscono su più di uno Stato membro, questi cooperano nell'azione di prevenzione o di riparazione. Ogni persona fisica e giuridica potenzialmente danneggiata dall'inquinamento, potrà inoltre agire legittimamente. I soggetti colpiti da un danno o gli organismi rappresentativi, comprese le organizzazioni di tutela dell'ambiente, possono chiedere alle autorità competenti di agire e possono ricorrere ad un tribunale. Su un terreno il fronte ambientalista non ha avuto partita vinta: la normativa non ha carattere di retroattività: la punibilità e il risarcimento scatteranno quindi a partire al fatidico 30 aprile 2007.
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