Domenica 15 Marzo 2026 | 13:57

Chiariamo: l'indipendenza dei magistrati non è un privilegio corporativo

Chiariamo: l'indipendenza dei magistrati non è un privilegio corporativo

Chiariamo: l'indipendenza dei magistrati non è un privilegio corporativo

 
ettore jorio

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Il commento di Ettore Jorio: «Chiariamo: l'indipendenza dei magistrati non è un privilegio corporativo»

Prima ancora del merito della scelta, la domanda da porsi riguarda il metodo: perché intervenire sulla Costituzione quando l’ordinamento avrebbe consentito di perseguire lo stesso obiettivo attraverso la legislazione ordinaria?

Domenica 15 Marzo 2026, 12:00

«Sì» o «no». La scelta che il corpo elettorale sarà chiamato a compiere sulla revisione costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e magistrati giudicanti si presenta, nella forma, estremamente semplice. Ma dietro quella apparente semplicità si nasconde una questione istituzionale ben più complessa. Non si tratta soltanto di stabilire se debbano essere distinti in modo più netto i percorsi professionali di chi esercita l’azione penale e di chi è chiamato a giudicare. Prima ancora del merito della scelta, la domanda da porsi riguarda il metodo: perché intervenire sulla Costituzione quando l’ordinamento avrebbe consentito di perseguire lo stesso obiettivo attraverso la legislazione ordinaria?

Già oggi il sistema consente al legislatore di disciplinare l’organizzazione delle funzioni dei magistrati. Limitare o rendere più rigorosi i passaggi tra funzioni requirenti e giudicanti nel corso della carriera è una possibilità che potrebbe essere realizzata con una legge ordinaria, senza incidere direttamente sul testo costituzionale. Il ricorso alla revisione della Carta, dunque, segnala che la posta in gioco non è soltanto organizzativa. È, inevitabilmente, sistemica.

La Costituzione repubblicana ha collocato giudici e pubblici ministeri all’interno dello stesso ordine della magistratura. Gli articoli 104 e 107 stabiliscono che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato e che i magistrati si distinguono soltanto per le funzioni esercitate. È un disegno che nasce da una precisa esperienza storica: quella di uno Stato nel quale la giustizia era stata esposta alle pressioni del potere politico. I costituenti scelsero quindi di costruire un assetto nel quale anche il pubblico ministero fosse inserito nello stesso quadro di garanzie di indipendenza dei giudici.

A questo si aggiunge un ulteriore elemento costituzionale spesso ricordato nel dibattito: l’articolo 112, che sancisce l’obbligatorietà dell’azione penale. Il pubblico ministero non è chiamato a perseguire selettivamente i reati sulla base di indirizzi politici o di priorità stabilite dall’esecutivo. È tenuto invece ad applicare la legge in modo imparziale. Anche per questo la Costituzione lo colloca all’interno della magistratura e non nell’orbita del potere politico. Modificare questo equilibrio significa dunque intervenire su uno dei punti più delicati dell’architettura costituzionale. E proprio per questo sorprende che la questione venga affrontata attraverso una riforma circoscritta a un singolo aspetto del sistema giudiziario, senza essere inserita in un disegno complessivo di riforma della giustizia. Ed è qui che emerge la seconda domanda, forse la più rilevante: perché non affrontare la separazione delle carriere all’interno di una riforma organica, costruita attraverso un confronto parlamentare ampio e approfondito?

Le grandi riforme della Repubblica non sono mai nate da interventi isolati. Sono state il risultato di processi politici lunghi e complessi, nei quali il Parlamento ha svolto pienamente la propria funzione. La riforma sanitaria del 1978, che diede vita al Servizio sanitario nazionale, è un esempio spesso richiamato non soltanto per i suoi contenuti, ma per il metodo che la rese possibile: un dibattito ampio, capace di coinvolgere istituzioni, forze politiche e società civile, fino a produrre un consenso quasi unanime. La giustizia, come la sanità o la scuola, rappresenta uno dei pilastri fondamentali dello Stato democratico. Intervenire sul rapporto tra pubblici ministeri e magistrati giudicanti significa toccare questioni che riguardano non soltanto l’organizzazione della magistratura, ma anche il rapporto tra i poteri dello Stato, l’efficienza del processo e la qualità delle garanzie offerte ai cittadini.

Ridurre una questione così complessa a un singolo intervento rischia di produrre una riforma parziale. Il sistema della giustizia italiana presenta problemi strutturali che vanno ben oltre l’assetto delle carriere: i tempi dei processi, la carenza di personale amministrativo, l’organizzazione degli uffici, l’accesso alla giustizia da parte dei cittadini. Per questa ragione l’esito del referendum, qualunque esso sia, difficilmente potrà essere considerato il punto di arrivo del dibattito. Se dovesse prevalere il «no», potrebbe aprirsi l’occasione per tornare a discutere della giustizia in modo più ampio e sistematico, avviando una riforma complessiva costruita nel luogo che la Costituzione indica per il confronto democratico: il Parlamento.

Le riforme costituzionali, del resto, non dovrebbero mai essere scorciatoie. Dovrebbero rappresentare il punto di arrivo di un percorso largo e condiviso, capace di raccogliere nel Paese un consenso solido e consapevole. Quando si interviene sull’equilibrio tra i poteri dello Stato - e in particolare sulla giustizia - questo principio dovrebbe valere ancora di più.

Perché le garanzie che proteggono l’indipendenza della magistratura non sono un privilegio corporativo. Sono una condizione essenziale per la tutela dei diritti dei cittadini e per la qualità stessa della democrazia costituzionale.

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