Nel Barese

Conversano, non versa assegno di mantenimento a figli perché disoccupato: assolto

Antonio Galizia

Secondo il Tribunale non commette reato se non ha i mezzi sufficienti per mantenersi

Non commette reato il papà disoccupato che non versa l’assegno di mantenimento ai figli e alla moglie, se non ha mezzi insufficienti a garantire loro il minimo sostentamento. Lo ha chiarito il Tribunale penale di Bari, sede di Modugno, con la sentenza del got Salerno che nei giorni scorsi ha «scritto» una nuova pagina nella giurisprudenza per casi di assistenza familiare. Coinvolto nella vicenda, un padre di 50 anni di Conversano, accusato, in sede penale, dalla sua ex moglie di violare gli obblighi di assistenza familiare.


In particolare, all’uomo è stato contestato il mancato versamento delle somme mensilmente dovute per il mantenimento dei due figli minori, necessarie per assicurare loro i mezzi di sussistenza. L’inadempienza, protrattasi per 3 anni, ha portato la moglie a sporgere denuncia-querela contro l’ex marito ed il tribunale ad accogliere la tesi della difesa, rappresentata dall’avvocato Pasquale La Ghezza, che ha richiesto l’assoluzione dell’uomo. Questi infatti vive in una condizione di indigenza che gli impedisce di provvedere al mantenimento della donna e dei due figlioli. L’omesso pagamento del dovuto giustifica, secondo l’articolo 570 del codice penale, appieno la responsabilità di chi non paga gli alimenti, reato perseguibile d’ufficio e che fa scattare il reato di «violazione degli obblighi all’assistenza familiare» che quando ricade sui minori prevede una reclusione fino a 1 anno e 1.032 euro di multa.


La restrizione non è scattata per questo 50enne che ha chiesto al giudice di considerare la concreta situazione di difficoltà economica in cui versa, aggravata anche dalla corresponsabilità della moglie (il denaro necessario avrebbe potuto essere ricavato dalla vendita di un immobile, cui la donna si è opposta) dell’imputato. Secondo l’avvocato, dunque, il caso presenta tutte le condizioni di applicabilità dell’«esimente» prevista dall’articolo 45 del Codice penale, perché la violazione dei doveri sarebbe imputabile non alla volontà dell’uomo, ma a un’oggettiva impossibilità, sopravvenuta nel tempo e solo in parte per responsabilità del padre. Il Tribunale concorda e accoglie il ricorso: il padre non pagherà l’assegno di mantenimento ai suoi congiunti perché non è nelle condizioni di farlo.

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