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Mobbing, Straining, Catcalling: 3 parole per le molestie sulle donne

 
Nicola Simonetti

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molestie

Le molestie in strada potrebbero essere punite nel caso di ingiuria la quale è stata depenalizzata, quindi oggi rappresenta soltanto un illecito al quale vengono applicate delle sanzioni pecuniarie.

Martedì 13 Dicembre 2022, 15:33

Mobbing, Straining, Catcalling tre termini che definiscono modi differenti di molestia della persona specie femminile con accezioni diverse sia nella vita comune che in quella lavorativa. Nel lavoro, il mobbing indica “condotta del datore di lavoro, di un superiore gerarchico o di colleghi, tenuta nei confronti di un lavoratore con comportamenti a carattere persecutorio e vessatorio, intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, che si traducono in maltrattamenti, offese, aggressioni, umiliazioni, intimidazioni, mortificazioni del lavoratore, tali da cagionare a questo ultimo un danno alla salute psico- fisica”. Lo “straining”, definisce la condotta vessatoria cui manca la continuità e può concentrarsi in un unico episodio, causando, comunque, stress (superiore al comune “stress occupazionale”, con conseguenze negative per la persona che, per questo, compie atti sfavorevoli alla propri condotta ed interesse. Ambedue queste situazioni indotte creano, nella persona passiva, un danno esistenziale e possibile danno biologico e/o professionale(dimensionamento, sanzioni disciplinari danno patrimoniale, ecc) e, a suo favore, obbligazione risarcitoria.

Il Catcalling, per l’Accademia della crusca "molestia sessuale, prevalentemente verbale, che avviene in strada", commenti volgari a derivazione e riferimento sessuali, il più delle volte espliciti, indirizzati, quasi sempre, da uomini a donne. Catcalling può diventare anche una critica derisoria riguardanti aspetto estetico, fisico, portamento, foggia di vestirsi o di dimenarsi, oppure connotazioni sessiste o razziste, ecc. Si tratta di altrettanti atti che,” pur rientrando nella definizione di molestia di strada, tendiamo a non considerarlo come un atto di violenza psicologica” (Moscagiuro) Il termine ha origine dall’inglese catcall che così denominava il fischiare o disapprovare pubblicamente, in teatro, spettacoli e/od attori. Per l’esattezza, questo termine, ancor prima, indicava il ripetuto e interminabile miagolare notturno dei gatti (addebitato a noia, solitudine, mancanza di stimoli o disturbi fisici oppure con motivazione sessuale, per esempio il maschio che annusa una gatta nelle vicinanze).

Il termine anglosassone ha sostituito il nostro “pappagalli di strada” (parrottismo) usato fino a qualche decennio fa. Il prof. Giovanni Moscagiuro (studio.delleprofessioni.forensi@gmail.com), che ne ha pubblicato una completa e pregevole disamina su “Studio Cataldi - il diritto quotidiano” specifica “La legge italiana non si occupa nello specifico del catcalling, ma l'art. 660 c.p. ne parla in modo più generale, punendo "chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o per telefono, per petulanza o altro motivo censurabile , provoca qualche fastidio o disturbo…

Le molestie in strada potrebbero essere punite nel caso di ingiuria la quale è stata depenalizzata, quindi oggi rappresenta soltanto un illecito al quale vengono applicate delle sanzioni pecuniarie. Qualora il catcalling dovesse sfociare in palpeggiamenti o condotte similari, allora potrebbe scattare il reato di violenza sessuale, punito dall'articolo 609-bis del Codice penale”.

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