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Immobili enti pubblici, quando è possibile il comodato senza Imu: il caso

 
giuseppe durante

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giuseppe durante

Immobili enti pubblici, quando è possibile il comodato senza Imu: il caso

La vicenda posta al vaglio dei giudici di Cassazione riguardava un immobile della Provincia concesso in comodato gratuito ad una Asl...

Mercoledì 18 Marzo 2026, 15:25

Ai fini IMU gli enti pubblici non commerciali possono richiedere l’applicazione dell’esenzione dal pagamento del tributo prevista dall’’articolo 1, comma 759, lett. a) della legge 160/2019, e anche di quella riferita alla generalità degli enti non commerciali. In questa eventualità, l’ente ha diritto all’esonero anche in caso di utilizzo indiretto, fatto da altro soggetto pubblico collegato funzionalmente o strutturalmente al primo. E’ quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 4542 del 5 marzo 2026. Si tratta di una pronuncia con la quale i giudici di Cassazione hanno allargato le maglie in favore degli enti pubblici non commerciali anche in caso di concessione dei propri immobili a soggetti terzi.

Anche in questo caso (non utilizzo diretto dell’immobile da parte dell’ente proprietario) l’ente pubblico non commerciale non perde il beneficio dell’esenzione IMU a condizione però che il terzo a cui viene affidata la gestione dell’immobile lo utilizzi per lo svolgimento effettivo di una delle attività di interesse pubblico o collettivo. In altre parole, i giudici di cassazione legittimano il riconoscimento dell’esenzione IMU in favore degli enti pubblici che non svolgono attività commerciali anche in caso di locazioni o comodato dell’immobile a soggetti terzi, assoggettando però il beneficio fiscale ad un vincolo di destinazione dell’immobile (istituzionale e collettivo) dal quale non è possibile prescindere

Il caso
La vicenda posta al vaglio dei giudici di Cassazione riguardava un immobile della Provincia concesso in comodato gratuito ad una Asl. Il comune impositore aveva emesso avviso di accertamento nei confronti della Provincia, ritenendo il Comune, che per fruire dell’esonero IMU riconducibile agli enti pubblici è necessario l’utilizzo diretto dell’immobile in oggetto al fine di integrare la destinazione esclusiva (requisito soggettivo) del fabbricato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente proprietario. La Corte di Cassazione adita accoglieva le ragioni della Provincia, ritenendo configurabile, anche nella casistica in esame, il beneficio dell’esenzione IMU In particolare, secondo i giudici di legittimità gli enti pubblici, in caso di mancanza di svolgimento «diretto» dei compiti istituzionali possono sempre richiedere l’esonero previsto per gli enti non commerciali

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n°4542 del 5 marzo 2026
Il nucleo centrale della pronuncia n. 4542/2026 stabilisce che l'esenzione IMU è legittima anche in caso di uso indiretto del bene tra enti collegati o pubblici. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che il requisito dell'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario per finalità istituzionali (come previsto espressamente dalla normativa IMU relativamente all'esenzione riferita agli enti pubblici) può ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui l’immobile di proprietà dell’ente, di fatto, è concesso in uso a un altro ente, a condizione però che, quest'ultimo, persegua le medesime finalità pubblicistiche o istituzionali del concedente. In altre parole, la Corte di Cassazione non preclude il beneficio dell’esenzione IMU in favore dell’ente concedente a condizione però che l’immobile venga utilizzato per lo svolgimento di attività istituzionali o pubblicistiche.

Si tratta indubbiamente di una posizione giurisprudenziale con la quale i giudici di legittimità hanno voluto ampliare la portata dell'agevolazione IMU, superando una visione restrittiva che pretendeva la coincidenza assoluta tra proprietario e utilizzatore materiale del bene. Pertanto, la pronuncia della Corte ha chiarito che il «possesso» ai fini IMU è un concetto giuridico che non deve necessariamente coincidere con la detenzione fisica dell’immobile a condizione però che continui a sussistere un vincolo di destinazione.

Per cui, per esempio, se un ente pubblico che per statuto non svolge attività commerciali, quindi, attività chiaramente senza finalità di lucro ( Comune o Provincia) concede un immobile a un altro soggetto (ente del terzo Settore o altra PA) il quale nell’immobile svolge comunque servizi di pubblica utilità che il proprietario dovrebbe altrimenti garantire, l'esenzione IMU è dovuta dal Comune impositore.

E’ di tutta evidenza, pertanto, il concretizzarsi di una inversione di tendenza della stessa giurisprudenza di legittimità in ordine alla coesistenza dei due requisiti necessari per giustificare, in chiave normativa, l’esenzione dal pagamento dell’IMU; ossia, il requisito soggettivo al quale deve aggiungersi quello oggettivo. Il primo, riconducibile alla necessaria «coincidenza soggettiva “tra il proprietario dell’immobile o titolare di diritto reale sull’immobile e chi svolge di fatto l’attività pubblica o istituzionale senza finalità di lucro; in aggiunta, al requisito soggettivo deve esserci quello oggettivo, ossia, l’esistenza di un immobile che risulti “funzionale” o meglio “strumentale” rispetto allo svolgimento di un’attività istituzionale o comunque di interesse collettivo.

Ovviamente, ai fini del riconoscimento dell’esenzione IMU l’onere della prova resta sempre a carico dell'ente proprietario il quale ha l’obbligo di dimostrare, attraverso l’utilizzo di documentazione certa e inerente, la strumentalità dell’immobile concesso in comodato ad un soggetto terzo, rispetto all’esercizio di una delle attività di istituzionale o comunque di interesse collettivo. Per cui, il principio giurisprudenziale espresso recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza N°4542 del 5 marzo 20926, ha disposto che gli enti pubblici possono richiedere l’applicazione della previsione di esenzione dell’articolo 1, comma 759, lett. a) della legge 160/2019 nonchè di quella riferita alla generalità degli enti non commerciali, (articolo 1, comma 759, lett. g). In questa eventualità, l’ente ha diritto all’esonero anche in caso di «utilizzo indiretto» effettuato da altro soggetto pubblico collegato funzionalmente o strutturalmente al primo. Attraverso questa strada, trova ingresso anche nel comparto pubblico la norma interpretativa dell’articolo 1, comma 71, legge 213/2023 in osservanza della quale l’uso istituzionale del bene sussiste anche in caso di concessione in comodato ad altri enti non commerciali, a condizione però il comodatario risulti legato al concedente da rapporti strutturali o funzionali; altra condizione imprescindibile che può assicurare il beneficio dell’esenzione IMU è comunque la natura non commerciale dell’attività svolta.

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Giuseppe Durante

Giustizia Tributaria

Biografia:

Focus costante e aggiornato sulle principali questioni tributarie di interesse collettivo che presentano le maggiori criticità per i contribuenti sia persone fisiche che società, oltre a segnalare la Giurisprudenza di merito e di Cassazione più interessante sulle diverse problematiche tributarie.

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